Cassazione 17 dicembre 2020 n. 29009, Pres. Raimondi, Rel. Arienzo, R.L. c Banco Napoli Spa Il divieto di trasferimento discende dalla presentazione della domanda all’Inps dei benefici di cui alla legge quadro sull’handicap Art. 33 legge n. 104/91; Art. 2103 c.c. Un dipendente di un istituto di credito veniva trasferito presso un’altra filiale della banca. Il lavoratore, nel rilevare per un verso il carattere mortificante del trasferimento sulla sua professionalità, rilevava che il provvedimento violava il diritto alla inamovibilità stabilito dalla normativa a tutela dell’handicap, in quanto era in attesa di vedere accolta la domanda di accesso ai benefici previsti dalla legge 104/92 presentata in ragione della disabilità della madre. La Corte d’Appello di Napoli respingeva il ricorso, ritenuto che la domanda non era stata accolta al momento del trasferimento e che la nuova sede di lavoro determinava persino un riavvicinamento alla residenza del lavoratore. La Corte di Cassazione ha accolto il gravame stabilendo, sulla base di una ampia motivazione ricca di richiami alle fonti internazionali che sanciscono il diritto al lavoro dei disabili, che una interpretazione conforme impone di ritenere che ai fini della decorrenza del divieto di trasferimento disabile è sufficiente la domanda del beneficio presentata presso l’Inps. Secondo la Cassazione – infatti – «Tutte le pronunce richiamate orientano per una valorizzazione dell’esigenza di tutela del disabile al di là di ogni condizionamento derivante dal mancato accertamento di uno status o da preclusioni collegate all’inesistenza di un provvedimento formale che confermi la ricorrenza della situazione di fatto che conferisce fondamento al diritto del familiare che presta assistenza al disabile». (C.d.M.) Per un approfondimento v. la nota di A. Colavita in RGL n. 2/2021.