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Trib. Taranto 07.10.2020 – Assegno una tantum per morte da carcinoma
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Data: 07/10/2020
Tipologia: sentenza
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TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. LAVORO N. 2168/2020 DEL 07/10/2020 DEP. 07/10/2020 (EST. MAGAZZINO) EREDI P.I. / I.N.A.I.L.
RENDITA DIRETTA E PER MORTE. ASSEGNO UNA TANTUM PER MORTE DA CARCINOMA POLMONARE
ART. 13 D. LGS. 38/2000; ART. 85 D.P.R. 1124/65; ART. 41 C.P.

Con ricorso introduttivo depositato il 18 settembre 2018 i ricorrenti in qualità di eredi del de cuius convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Taranto in funzione del Giudice del Lavoro, l’Inail al fine di ottenere i ratei della rendita per malattia professionale chiesta dal de cuius in sede amministrativa e sino alla data del decesso, nonché, in favore della vedova, la costituzione della rendita per morte e l’assegno una tantum ai sensi dell’art. 85 n. 1 del D.P.R. 1124/65.
Si costituiva l’INAIL chiedendo il rigetto della domanda e ritenendo non sussistere il nesso causale tra la malattia contratta dal de cuius e l’attività lavorativa espletata da questi.
Terminata la fase istruttoria che si concretizzò nell’espletamento della ctu medico-legale e della prova testimoniale il Giudice decide la causa all’esito delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” ai sensi dell’art. 221, co. 4, D.L. 19 maggio 2020 n. 34.
Il Tribunale adito richiama la disciplina giuridica e di seguito la distinzione tra le c.d. malattie tabellate e le c.d. malattie non tabellate precisando che nella ipotesi in cui il lavoratore abbia contratto la malattia in una delle lavorazioni tassativamente indicate nelle tabelle, quella malattia è, fino a prova contraria, professionale e, come tale, indennizzabile. Quindi, in tali ipotesi, il nesso di causalità è presunto. Per quanto concerne, invece, le malattie non tabellate, la prova dell’eziologia professionale è totalmente a carico del lavoratore. Con riferimento alle patologie multifattoriali, quale il carcinoma polmonare sofferto da de cuius, veniva in rilevo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto e ipotetico, ma esige una dimostrazione quanto meno in termini di probabilità ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro, e alla durata e intensità dell’esposizione a rischio. (Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 giugno 2009, n. 15080; in termini si veda anche Cass. Lav. 13 luglio 2011 n. 15400)”.
Individuato il quadro normativo, il Giudice adito procede ad una disamina delle risultanze istruttorie, ritenendo che le stesse avessero dimostrato che il de cuius aveva lavorato a contatto con sostanze tossiche. Preliminarmente afferma di aderire per relationem alle risultanze derivate dalla consulenza tecnica espletata in quanto non erano stati evidenziati errori o omissioni, in maniera specifica in ordine ad essa (Cass. Lav. 27 Luglio 2006 n. 17178 e Cass. Sez I, 4 maggio 2009 n. 10222), di talchè ne era condivisibile la conclusione che il congiunto di parte ricorrente fosse deceduto a causa delle complicanze derivanti dall’adenocarcinoma del polmone, “patologia da ricondurre eziologicamente all’esposizione professionale a sostanze tossiche (amianto, apirolio-diossina, idrocarburi, polveri industriali” e che “ la suddetta affezione aveva altresì determinato una menomazione valutabile nella misura dell’80 (ottanta) % con decorrenza dalla domanda amministrativa, ovviamente sino all’exitus”.
Terminata la disamina della consulenza, il Giudice dava atto che la prova testimoniale, espletata con i colleghi di lavoro del de cuius, aveva confermato l’esposizione a sostanze tossiche nell’espletamento dell’attività lavorativa.
Quanto al nesso di casualità, in particolare, il Giudice di Taranto richiama alcune pronunce della Suprema Corte, secondo cui “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in materia indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. Nella specie, la S.C., affermando il principio su esteso, ha cassato la sentenza impugnata che aveva attribuito al tabagismo efficienza causale della rilevata broncopneumopatia cronica, senza approfondire se la noxa professionale riconosciuta dal CTU, pur marginale, avesse avuto un ruolo concausale, anche se ridotto)” (Cass. Lav. 4 giugno 2008 n. 14770; in senso conforme Cass. Lav. 17 giugno 2011 n. 13361). Di conseguenza, anche la presenza di concause della patologia riscontrata al de cuius non esclude il nesso di causalità tra la malattia e l’esposizione a sostanze nocive e quindi deve “ritenersi provata con elevata probabilità la natura professionale della patologia che ha determinato la morte del predetto”.
Per quanto concerne invece il grado di menomazione subito dal de cuius quando era in vita, il Giudice di prime cure dichiara “il diritto dell’originaria parte istante in sede amministrativa a conseguire l’indennizzo in rendita – ai sensi dell’art. 13 co. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 38/00, essendo comunque il grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento – per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura e con la decorrenza suddetta (…) in favore degli eredi costituiti, nella spiegata qualità e nei limiti della rispettiva quota ereditaria – e dei relativi ratei maturati sino alla data del decesso (…)” e condanna l’Inail alle spese di giudizio in virtù del principio di soccombenza.

Parole chiave:
Salute, Sicurezza sul lavoro