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Esercizio dello sciopero negli appalti del servizio di igiene ambientale
Data: 03/03/2021
Tipologia: altro
Commento:

a Commissione, nella seduta del 26 febbraio 2021, ha precisato che, in caso di sciopero nei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti volto a contrastare le pratiche di dumping contrattuale, soltanto in alcuni casi eccezionali la quota del personale da esonerare possa essere tale da garantire il 100% della prestazione ordinariamente assicurata. L’interesse della Commissione per la vicenda nasce da alcune azioni di astensione collettiva poste in essere dai dipendenti della Gea Service S.r.l., società titolare di un contratto di appalto affidato attraverso una procedura di gara ad evidenza pubblica e avente ad oggetto la conduzione operativa dell’impianto di smaltimento di Modena, per protestare contro il dumping contrattuale risultante dall’applicazione nei loro confronti del CCNL Multiservizi anziché del CCNL Igiene Ambientale, con una differenza di trattamento economico di circa 15.000 euro annui rispetto ai dipendenti di Herambiente S.p.A., società che gestisce effettua per lo stesso impianto i servizi di recupero e trattamento dei rifiuti solidi urbani. Herambiente e la società controllante Hera hanno lamentato che, essendo il trattamento dei rifiuti negli impianti una delle prestazioni indispensabili indicate nell’art. 8, lett. d), dell’Accordo Nazionale del 1° marzo 2001, lo sciopero dei dipendenti di Gea Service non possa in alcun modo interferire con il servizio di raccolta e, per ragioni di carattere ambientale e di sicurezza, il contingente di personale esonerato dall’attività lavorativa a causa dello sciopero, dovrebbe essere di entità tale da garantire valori prossimi al 100% della prestazione ordinariamente assicurata. La Commissione, pur nella consapevolezza che gli impianti per il trattamento dei rifiuti assumono un ruolo particolarmente strategico, non ha condiviso tale interpretazione dell’Accordo del 2001, in quanto priverebbe lo sciopero di qualsiasi effettività, privando i lavoratori di un valido strumento di protesta nei confronti del dumping contrattuale e dell’elevata disparità di trattamento economico e normativo all’interno delle filiere. Viene ricordato in proposito, che la Commissione e l’autorità giurisdizionale hanno riconosciuto solo in casi eccezionali che la quota del personale da esonerare in caso di sciopero possa essere tale da garantire il 100% della prestazione, e cioè nei casi in cui lo sciopero metta a repentaglio i diritti costituzionali considerati di rilievo preminente, ossia il diritto alla vita e all’incolumità fisica della persona, che sarebbero messi gravemente a repentaglio da un’interruzione anche minima del servizio (ad esempio è stata riconosciuta tale compressione del diritto di sciopero per il personale sanitario operante nel pronto soccorso). Secondo la Commissione, quando tali diritti non siano in gioco, ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. a) della legge 146/1990, occorre garantire che le prestazioni indispensabili individuate dalle regolamentazioni di settore, come pure nei piani dei servizi predisposti dalle imprese ex art. 9 dell’Accordo in materia di igiene ambientale, siano, in linea di principio, contenute in misura non eccedente il 50% delle prestazioni normalmente erogate, nonché riguardare quote strettamente necessarie di personale, non superiori al terzo di quello normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio, tenuto conto delle condizioni tecniche e di sicurezza.

Parole chiave:
Sciopero
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