Controversie di lavoro
Controversie di lavoro – Corte Cost. 11.12.2020, n. 268 – Condanna alle spese del lavoratore vittorioso
Data: 11/12/2020
Tipologia: sentenza
Commento:

Corte costituzionale, 11 dicembre 2020, n. 268 – Pres. Coraggio, Red. Amoroso
Condanna alle spese
Art. 91, c. 1°, secondo periodo, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 420, c. 1°, c.p.c. (artt. 3, 4, 24, 35 e 117 Cost.)

Con la sentenza n. 268 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato rispettivamente l’inammissibilità e l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 14 della CEDU nonché agli artt. 21 e 47 della Carta di Nizza, in ordine agli artt. 91, comma 1, secondo periodo, e 420, comma 1, c.p.c., nella parte in cui consentirebbero al giudice di porre le spese di lite a carico del lavoratore che abbia vinto la causa, qualora la domanda sia accolta in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa rifiutata senza giustificato motivo da tale parte, poiché la proposta conciliativa a cui si riferisce la prima norma è solo quella formulata dalla controparte, e non dal giudice, mentre la seconda norma speciale, prevista per il rito del lavoro, permette al giudice solo di compensare le spese in presenza di tale rifiuto. La sentenza, nell’affermare l’estraneità dell’effetto dell’art. 91 c.p.c. dalla proposta del giudice ex art. 420 c.p.c., chiarisce ogni possibile dubbio ed è da accogliere positivamente. Meno condivisibile il passaggio dove la Corte afferma: “Si tratta, quindi, di una di quelle disposizioni introdotte dal legislatore nella consapevolezza, sempre più avvertita, che, di fronte ad una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera (sentenza n. 77 del 2018)”. Si potrebbe replicare che, in ragione della obiettiva e incontestabile riduzione dei diritti nel campo del diritto del lavoro nell’ultimo ventennio (tra l’altro concorrendo alla riduzione della domanda di giustizia e del contenzioso) le misure di contenimento non siano affatto giustificate. (L.F.)

Parole chiave:
Controversie di lavoro e previdenza