Tribunale
Rapporto di lavoro – Trib. Milano 12.11.2020 – Congedi parentali e discriminazione
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Data: 12/11/2020
Tipologia: ordinanza
Regione: Lombardia
Commento:

Tribunale Milano, ord., 12 novembre 2020 (Est. Atanasio) – C.B. vs. ATS Milano
FRUIZIONE CONGEDI PARENTALI – OMOGENITORIALITA’ – DISCRIMINAZIONE DIRETTA – SUSSISTE.
Art. 32 d.lgs 151/2001; art. 2 d.lgs 216/2003; dir. 2000/28/CE
Nonostante secondo la giurisprudenza del giudice delle leggi il riconoscimento della omogenitorialità non sia costituzionalmente imposto, deve considerarsi avere natura discriminatoria il diniego del congedo parentale da parte del datore di lavoro quando l’evidenza documentale che attesta il rapporto genitoriale del figlio da parte di due persone di sesso femminile, a seguito di tecniche di procreazione medicalmente assistita in Spagna, sia attestata dall’Ufficiale di Stato Civile di un Comune italiano, posta la dimensione prettamente oggettiva del comportamento discriminatorio. Deve conseguentemente riconoscersi il congedo parentale previsto dall’art. 32, co. 1, lett. b del d.lgs 151/2001.

Parole chiave:
Congedi, Discriminazioni