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Tribunale
Rapporto di lavoro – Trib. Venezia 15.12.2020 – Lavoro penitenziario e indennità di disoccupazione
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Data: 15/12/2020
Tipologia: sentenza
Regione: Veneto
Commento:

Tribunale Venezia, 15 dicembre 2020 (Est. Calzavara) – Darko Mijailovic c. INPS
LAVORO PENITENZIARIO ALLE DIPENDENZE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA – CESSAZIONE INVOLONTARIA DEL RAPPORTO DI LAVORO PENITENZIARIO – INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE – CARATTERE DISCRIMINATORIO DELLA DECISIONE INPS CHE RIGETTA L’ISTANZA DI PERCEZIONE DELL’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NEL CASO DI LAVORATORE DETENUTO ALLE DIPENDENZE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Artt. 3, 38, comma 2, e 27 comma 3 Cost.; Art. 20 l. 354/75; art. 13 l. 354/75
Equiparazione del lavoro penitenziario al cd. lavoro libero: la disciplina del lavoro penitenziario anche in favore dell’Amministrazione penitenziaria deve dunque essere equiparata, nonostante le peculiarità che lo contraddistinguono, sotto il profilo dei diritti fondamentali riconosciuti al lavoratore al c.d. lavoro libero.
Cessazione involontaria del rapporto di lavoro penitenziario e indennità di disoccupazione: Anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro penitenziario per scarcerazione la cessazione del rapporto di lavoro non è riconducibile alla volontà del lavoratore, e pertanto con la scarcerazione il detenuto-lavoratore si trova involontariamente disoccupato.
Carattere discriminatorio della decisione INPS che rigetta l’istanza di percezione dell’indennità di disoccupazione nel solo caso di lavoratore detenuto alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria: la negazione del beneficio della NASPI ai soli detenuti alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria configgerebbe con il principio di eguaglianza di cui all’art 3 Costituzione, in quanto accedendo all’interpretazione INPS i detenuti alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria sarebbero gli unici nell’ordinamento, a versare la contribuzione atta a finanziare la NASPI senza potersene avvantaggiare.

D.M. detenuto presso il carcere di Venezia svolgeva attività lavorativa in favore dell’Amministrazione penitenziaria, in qualità di assistente alla persona per un soggetto disabile, in via continuativa, sino al giorno della sua scarcerazione a seguito della quale presentava regolare domanda di percezione della NASPI all’INPS. La domanda veniva rigettata in ragione di quanto affermato nel messaggio del Direttore Generale dell’Istituto msg. 909/2019, ove, in sintesi, L’INPS riconosceva, in conformità con quanto disposto dall’art. 20 l. 354/75, che il lavoro penitenziario è privo di carattere afflittivo, è remunerato e che ad esso è assicurata tutela assicurativa e previdenziale. Tuttavia, in analogia con quanto affermato da Cass. Sez. I Penale n. 18505/2006, riconosceva altresì il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione da licenziamento in capo ai soli detenuti impiegati presso datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria per le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Il Tribunale di Venezia, dopo aver riconosciuto che la predetta Sentenza si riferisce a fattispecie diversa dal caso in esame, ovvero a periodi di non lavoro in carcere tra l’uno e l’altro turno di lavoro prestato alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, comunque afferma il carattere discriminatorio della decisione dell’INPS e dichiara infondato il motivo di rigetto dell’istanza del ricorrente.
L’infondatezza, nell’ipotesi di specie, è riferita alla sussistenza del requisito dell’involontarietà dello stato di disoccupazione del lavoratore.
Il Tribunale, in analogia con l’interpretazione estensiva del concetto di involontarietà dello stato di disoccupazione assunto nel c.d. “lavoro libero”, qualifica la scarcerazione come involontaria interruzione del rapporto di lavoro penitenziario, in ragione del fatto che la cessazione del rapporto di lavoro non è riconducibile alla volontà del lavoratore.
Inoltre, il giudice, dichiara che la mancata equiparazione della scarcerazione del lavoratore penitenziario all’involontaria interruzione del rapporto di lavoro si pone in contrasto, sia con la finalità del lavoro penitenziario – recupero, reintegrazione e sostegno economico nel processo di reinserimento nella società – ex artt. 13 l. 354/1975 e 27 c. 3 Cost. – sia con il principio di tendenziale equiparabilità del lavoro penitenziario al lavoro libero, così come ribadito da ultimo in Corte Cost. 158/2001.
Il Tribunale afferma dunque che le due forme di lavoro sotto il profilo dei diritti fondamentali riconosciuti al lavoratore debbono essere equiparate e che il lavoratore penitenziario scarcerato abbia diritto a percepire l’indennità di disoccupazione. Ciò alla luce del combinato disposto dell’art. 38 c. 2 Cost., che attribuisce al lavoratore involontariamente disoccupato il diritto ai mezzi per provvedere alle proprie esigenze di vita, e dell’art. 20 della l 354/1975, che riconosce al lavoratore penitenziario la tutela assistenziale e previdenziale secondo la normativa vigente, ove, pertanto, si ricomprende anche l’indennità NASPI.
Quanto al carattere discriminatorio della decisione INPS, il Tribunale afferma che la negazione del beneficio dell’indennità di disoccupazione ai soli detenuti alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria configgerebbe con il principio di uguaglianza di cui all’art 3 Cost. in quanto, nella predetta ipotesi i detenuti lavoratori alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, sarebbero gli unici a versare la contribuzione per il finanziamento della NASPI senza beneficiarvi. Detta decisione si porrebbe, inoltre, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, in ragione della finalità del lavoro prestato dai detenuti e volto all’ottenimento della disponibilità economica necessaria per il reinserimento sociale.
Pertanto, il giudice, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire la prestazione Naspi.

Parole chiave:
Discriminazioni