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Rapporto di lavoro – Trib. Arezzo 13.1.2021, n. 9 – Licenziamento per giusta causa – rifiuto prestazione
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Data: 13/01/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Toscana
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Tribunale Arezzo, 13 gennaio 2021 (Est. Rispoli) – XX c. YY
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – GIUSTA CAUSA – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI FEDELTÀ – NON SUSSISTE – COVID-19 – DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE – RIFIUTO DI SVOLGERE LA PRESTAZIONE PER STATO DI NECESSITÀ – REINTEGRAZIONE.
Artt. 2119 e 2105 c.c.
Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’opposizione proposta dal datore di lavoro avverso l’ordinanza con la quale era stato accolto il ricorso (e disposta la reintegrazione) del lavoratore che aveva lamentato l’illegittimità del licenziamento irrogatogli per asserita giusta causa consistente nell’avere il dipendente “detto ad un cliente che se non avesse avuto la mascherina di protezione, non gli avrebbe fatto la transazione in cassa per l’acquisto di due prodotti del market”; fatto che, ad avviso del datore di lavoro, avrebbe costituito un inadempimento degli obblighi contrattuali, dal quale sarebbe derivato anche una grave danno all’immagine dell’azienda.
Dall’istruttoria espletata risultava, in particolare, che il lavoratore, addetto alla cassa del punto vendita di un’area di servizio autostradale, aveva chiesto all’avventore sprovvisto di mascherina protettiva di provvedere, prima di avvicinarsi alla cassa, a coprirsi naso e bocca con il collo della felpa che indossava. Il cliente, di tutta risposta, aveva inveito all’indirizzo del lavoratore e se ne era andato, in seguito lamentandosi pubblicamente dell’accaduto su di un social network.
Ebbene, secondo il Giudice aretino, i fatti, come ricostruiti, non potevano integrare quelle “gravi offese alla dignità” e quei “gravi fatti di pregiudizio all’interesse del proprietario e della clientela” che il contratto collettivo indicava come ipotesi di giusta causa di licenziamento. Le frasi attribuite al lavoratore non potevano infatti ritenersi ingiuriose od offensive. “Al più – sostiene il Tribunale – costituiscono una reazione verbale giustificata dall’esasperazione per una condotta altrui omissiva, denotante ignorante sottovalutazione del fenomeno pandemico, accompagnata da frasi villane e sprezzanti della salute propria e degli altri clienti, oltreché del cassiere”.
La condotta censurata da parte datoriale era, pertanto, inidonea a ledere definitivamente la fiducia alla base del rapporto di lavoro, così non potendo integrare una violazione del dovere di fedeltà posto dall’art. 2105 c.c. né, tantomeno, una giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c.
Inoltre, non si può fare a meno di rimarcare un ulteriore argomento che il Tribunale ha richiamato e che, a ben vedere, è assolutamente dirimente: nella fattispecie, infatti, il lavoratore si è limitato ad esercitare il proprio diritto, costituzionalmente garantito, a svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza. L’esimente dello stato di necessità gli consentiva del resto, pur in assenza di una specifica disposizione di legge, anche di astenersi dal lavoro poiché lo svolgimento della prestazione lo esponeva ad un rischio di danno alla persona. L’esercizio di un proprio diritto fondamentale, per di più secondo modalità – come detto – non ingiuriose, non poteva pertanto in alcun modo configurare una giusta causa di licenziamento.

Parole chiave:
Licenziamento individuale, Malattia
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