Corte Cost – sent. 24 giugno – 16 luglio 2020 n. 150 – Pres. Cartabia, Red. Sciarra Illegittimità costituzionale dei criteri di quantificazione della tutela indennitaria introdotta dal Jobs Act avverso i vizi procedurali del licenziamento. Il Tribunale di Bari e il Tribunale di Roma hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 24 e 35, Cost., dell’art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nella parte in cui prevede, per il licenziamento intimato in violazione del requisito di motivazione o della procedura di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 la condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale «di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio», attribuendo così rilievo esclusivo, ai fini della quantificazione dell’indennità, al criterio dell’anzianità di servizio. La Corte cost. ha ritenuto la questione fondata. La Corte ha sottolineato che le prescrizioni formali, la cui violazione la disposizione censurata ha inteso sanzionare con la tutela indennitaria, rivestono una essenziale funzione di garanzia, ispirata a valori di civiltà giuridica; le garanzie sancite dall’art. 2 della legge n. 604 del 1966 e dall’art. 7 dello statuto dei lavoratori, infatti, consistono nell’imporre alle parti di esternare le contrapposte ragioni, al fine di chiarire i punti controversi e favorire, ove possibile, composizioni stragiudiziali, e preludono a un esercizio più efficace del diritto di difesa nel corso della fase giudiziale che il lavoratore può scegliere di instaurare successivamente. La disciplina del licenziamento affetto da tali vizi di forma e di procedura deve essere incardinata nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza, così da garantire una tutela adeguata; pertanto – secondo il ragionare della Corte – la discrezionalità del legislatore, pur potendo modulare la tutela in chiave eminentemente monetaria, attraverso la predeterminazione dell’importo spettante al lavoratore, non può trascurare la valutazione della specificità del caso concreto. La disciplina censurata invece non attua un equilibrato contemperamento tra i diversi interessi in gioco determinando meccanicamente l’entità del risarcimento all’anzianità di servizio del lavoratore. La Corte ha rinviato alle argomentazioni poste a fondamento della sentenza n. 194 del 2018, con cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui anche questa norma determinava l’indennità per il licenziamento intimato senza giusta causa e senza giustificato motivo oggettivo o soggettivo in un importo quantificato automaticamente in base all’anzianità di servizio del lavoratore. Anche in questo caso la Consulta ha ribadito che l’anzianità di servizio, svincolata da ogni criterio correttivo, è inidonea a esprimere le mutevoli ripercussioni che ogni licenziamento produce nella sfera personale e patrimoniale del lavoratore e non presenta neppure una ragionevole correlazione con il disvalore del licenziamento affetto da vizi formali e procedurali, che il legislatore ha inteso sanzionare. La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio», precisando che il giudice, nella determinazione dell’indennità, dovrà tenere conto innanzitutto dell’anzianità di servizio, che rappresenta la base di partenza della valutazione, ma potrà ponderare anche altri criteri desumibili dal sistema, che concorrano a rendere la determinazione dell’indennità aderente alle particolarità del caso concreto, quale la gravità delle violazioni, il numero degli occupati, le dimensioni dell’impresa, il comportamento e le condizioni delle parti. nella parte in cui la legge regionale ha disposto il passaggio nei ruoli regionali del personale a tempo indeterminato appartenente ad enti pubblici economici o a società a totale partecipazione pubblica in servizio presso gli uffici della stessa Regione da almeno cinque anni, senza prevedere alcuna verifica di professionalità. La Corte ha ritenuto la norma in contrasto con la regola del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost.) e con il principio secondo cui tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza (artt. 3 e 51 Cost.). La Consulta ha rammentato che secondo la propria giurisprudenza costante «la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» (sentt. n. 40/2018, in Foro it. 2018, 4, I, 1105; n. 110/2017, in Giur. cost. 2017, 3, 1143; n. 134/2014, in Foro it. 2014, 7-8, I, 2009) e, comunque, sempre che siano previsti «adeguati accorgimenti per assicurare […] che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell’incarico» (sent. n. 225/2010, in Giur. cost. 2010, 3, 2565). La norma in esame al contrario consente il mancato ricorso alla selezione concorsuale senza che sussista alcuna peculiare ragione giustificatrice, né con riferimento alle necessità funzionali dell’amministrazione, né con riguardo a peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, cui certamente non possono ricondursi le generiche finalità di «razionalizzazione dell’impiego del personale a tempo indeterminato» indicate dalla norma. La Corte ha ritenuto altresì incostituzionale la stessa legge regionale nella parte in cui ha disposto che la proroga dei contratti di collaborazione presso enti e strutture connesse all’amministrazione regionale in violazione dell’art. 7, co.6, del d.lgs. n. 165/2001, che vieta di ricorrere alle proroghe di contratti di collaborazione, tranne che quando sia stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare per il medesimo scopo il personale già a disposizione dell’amministrazione, e comunque solo in via temporanea e sulla base di una procedura di comparazione fra candidati. In tal modo la legge regionale ha leso la sfera di competenza legislativa statale esclusiva in materia di «ordinamento civile» di cui all’art. 117, co.2, lett. l), Cost., cui deve ascriversi anche la regolazione dei rapporti “parasubordinati”. Le regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati sono riconducibili alla materia dell’«ordinamento civile» assegnata alla competenza esclusiva del legislatore statale e, come tali, si impongono alle Regioni anche con riguardo alle scelte, operate da queste ultime, in tema di «organizzazione amministrativa». (M.P.)