Controversie di lavoro
Controversie di lavoro – Corte Cost. 26.11.2020, n. 254 – Licenziamento collettivo – Criteri di scelta
Data: 26/11/2020
Tipologia: sentenza
Commento:

Corte Cost – sent. 4 – 26 novembre 2020 n. 254 – Pres. Morelli – Red. Sciarra
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della tutela indennitaria introdotta dal Jobs Act avverso la violazione dei criteri di scelta nella procedura di licenziamento collettivo.

La Corte d’appello di Napoli ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e degli artt. 1, 3 e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 in quanto irragionevolmente introdurrebbero un regime sanzionatorio differenziato «a seconda della data di assunzione» nell’ipotesi della «stessa violazione dei criteri di scelta, avvenuta contestualmente in una medesima procedura di licenziamento collettivo tra omogenei rapporti di lavoro». La norma violerebbe pertanto gli artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41, 111, 10 e 117, co. 1, Cost., questi ultimi due in relazione agli artt. 20, 21, 30 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), e all’art. 24 della Carta sociale europea. Con riguardo alla violazione delle norme della Carta di Nizza, la Corte di appello ha proposto contemporaneamente rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e incidente di costituzionalità. La Corte cost. ha rilevato che si è pronunciata per prima sul caso la Corte di giustizia dell’Unione europea che, con ordinanza del 4 giugno 2020 (causa C-32/20, TJ contro Balga srl), ha dichiarato manifestamente irricevibili le questioni proposte per l’assenza «di un collegamento tra un atto di diritto dell’Unione e la misura nazionale in questione», collegamento richiesto dall’art. 51, paragrafo 1, della Carta di Nizza. In consonanza con le indicazioni della corte europea, anche la Corte cost ha affermato che la CDFUE può essere invocata, quale parametro interposto, in un giudizio di legittimità costituzionale soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo, la direttiva 98/59/CE che disciplina la procedura di licenziamento collettivo «non si propone di realizzare un meccanismo di compensazione economica generale a livello dell’Unione in caso di perdita del posto di lavoro né armonizza le modalità della cessazione definitiva delle attività di un’impresa». La violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, così come le modalità adottate dal datore di lavoro nel dar séguito ai licenziamenti, sono pertanto da ritenersi materie che non si collegano con le previsioni della direttiva 98/59 CE e restano, in quanto tali, affidate alla competenza esclusiva degli Stati membri. Con riguardo all’ordinamento nazionale la Corte cost. ha poi rilevato altri molteplici profili di inammissibilità della ordinanza di rimessione. Quest’ultima non avrebbe illustrato le ragioni che inducono a privilegiare l’inquadramento della vicenda controversa nella prima delle fattispecie dedotte nel ricorso e, pertanto, a censurare la relativa disciplina sanzionatoria, comparandola, quanto a efficacia dissuasiva, a quella antecedente. Mentre per il profilo sanzionatorio con riguardo alla violazione dei criteri di scelta appare netta la cesura tra la tutela reintegratoria assicurata dalla legge n. 223 del 1991 e la tutela meramente indennitaria introdotta dal d.lgs. n. 23 del 2015, al contrario, non si riscontra una apprezzabile discontinuità tra inosservanza dei criteri di scelta e inosservanza della procedura descrizione della fattispecie concreta impediscono, dunque, a questa Corte di valutare la rilevanza delle questioni sollevate. Altro profilo di inammissibilità dalla Corte cost. deriva dalla incertezza in ordine all’intervento richiesto dal giudice rimettente, che non ha chiarito se prefiguri l’integrale caducazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui sanziona la violazione dei criteri di scelta, o una pronuncia sostitutiva, che allinei il contenuto precettivo di tale previsione alle soluzioni dettate dall’art. 5, comma 3, terzo periodo, della legge n. 223 del 1991, come ridefinito dall’art. 1, comma 46, della legge n. 92 del 2012. Egualmente irrisolta nell’ordinanza di rimessione permarrebbe l’alternativa, che comunque investe le scelte eminentemente discrezionali del legislatore, tra il ripristino puro e semplice della tutela reintegratoria o la rimodulazione della tutela indennitaria, in una più accentuata chiave deterrente. Ad avviso della Consulta, sia la tutela reintegratoria sia la tutela indennitaria possono essere diversamente modulate e ampio è il margine di apprezzamento che spetta al legislatore nell’attuazione dei diritti sanciti dagli artt. 4 e 35 Cost. e, in una prospettiva convergente, dall’art. 24 della Carta sociale europea; a fronte della vasta gamma delle possibili soluzioni, il giudice rimettente non avrebbe invece enunciato in termini nitidi l’intervento idoneo a sanare le numerose sperequazioni censurate. (M.P.)

Parole chiave:
Danno non patrimoniale, Danno patrimoniale, Licenziamento collettivo