Rapporto di lavoro
Diritto sindacale – Cass. 18.01.2021, n. 701 – L’accordo collettivo che consente la dequalificazione dei lavoratori limita la facoltà di scelta del datore di lavoro
Data: 18/01/2021
Tipologia: sentenza
Commento:

Cassazione, 18 gennaio 2021 n. 701, Pres. Raimondi, Rel. Blasutto, Stefanel Spa c. A.C.
L’accordo collettivo che consente la dequalificazione dei lavoratori limita la facoltà di scelta del datore di lavoro
Artt. 4 e 24 legge 23 luglio 1991 n. 223; Art. 2103 c.c.
Un lavoratore di un’azienda commerciale addetto nell’area amministrativa con funzioni di caricamento ordini dei fornitori della manutenzione, una volta collocato in cassa integrazione straordinaria dichiarava in forza di una previsione dell’accordo sindacale la propria disponibilità a svolgere mansioni anche di inferiore livello con riduzione della retribuzione.
L’azienda, respinta la disponibilità manifestata dal lavoratore, all’esito di una procedura di licenziamento collettivo recedeva dal rapporto di lavoro.
Il lavoratore impugnava, quindi, il licenziamento, formulando una domanda di reintegra nel posto di lavoro che veniva respinta dal Tribunale di Venezia e dalla locale Corte di Appello che riteneva non sussistere alcun obbligo in capo alla società di accedere alla richiesta del lavoratore.
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso del lavoratore ha ricordato la piena legittimità degli accordi di dequalificazione rispondenti ad un interesse generale del mantenimento dell’occupazione che, quindi, vincolano l’azienda in sede di applicazione dei criteri di scelta nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo. (C.d.M.)

Parole chiave:
Contratto collettivo, Mansioni e qualifica