Cassazione, 14 gennaio 2021 n. 558, Pres. Balestrieri, Rel. Boghetich, Syndial Servizi Ambientali Spa c. P.G. ed altri Le rinunce generiche non sono sufficienti a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell’interessato Artt. 1964 e 2113 c.c. Gli eredi di un lavoratore deceduto a causa di un carcinoma polmonare contratto a seguito dell’esposizione a fibre di amianto adivano il Tribunale di Crotone al fine di richiedere la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno biologico. La decisione del locale Tribunale che riteneva la domanda prescritta e comunque preclusa da una transazione veniva riformata dalla Corte di Catanzaro che riteneva ammissibile la domanda nonostante la stipula della conciliazione con la quale il lavoratore aveva rinunciato ad ogni diritto o azione inerente all’intercorso rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società rilevando che il diritto al risarcimento del danno non poteva essere oggetto di transazione, giacché al momento della stipula del negozio non era ancora insorto e comunque in ragione della genericità della conciliazione. La Suprema Corte ha, quindi, richiamato il proprio orientamento secondo cui una dichiarazione di rinuncia riferita in termini generici ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto può assumere il valore di rinuncia o di transazione alla condizione che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili anche aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Le rinunce generiche sono, infatti, assimilabili – conclude la Cassazione – a clausole di stile e non sono sufficienti a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell’interessato. (C.d.M.)