Rapporto di lavoro
Rapporto di lavoro – Cass. 13.01.2021, n. 446 – Somministrazione nella PA
Data: 13/01/2021
Tipologia: sentenza
Commento:

Cassazione, 13 gennaio 2021 n. 446, Pres. Di Paoloantonio, Rel. Spena, C.D. c. Asl Valle d’Aosta e Ramstad Italia Spa
L’abuso del contratto di somministrazione di lavoro da parte della pubblica amministrazione determina il riconoscimento del cosiddetto danno comunitario
Artt. 35 e 36 d.lgs. n. 165/01 e della Direttiva 1999/70/Ce
Un lavoratore, dopo essere stato inviato in missione presso una azienda ospedaliera sulla base di plurimi contratti di somministrazione a termine, adiva il Tribunale di Aosta per accertare la natura irregolare della somministrazione.
Il Tribunale accoglieva la domanda con sentenza parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Torino nella parte in cui aveva condannato l’Asl al risarcimento del danno rivendicato dal lavoratore.
Nell’accogliere il ricorso di legittimità, la Corte di Cassazione ha ricordato che nel lavoro pubblico contrattualizzato, in conformità con il canone di effettività della tutela affermato dalla giurisprudenza dell’Unione Europea, ai fini del risarcimento del danno spettante al lavoratore nell’ipotesi di illegittima o abusiva reiterazione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, deve farsi riferimento alla fattispecie di portata generale di cui alla legge 183 del 2010, art. 32, comma 5, da configurare come corrispondente ad un danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come danno comunitario salva la prova del maggior pregiudizio sofferto che non può comunque farsi derivare dalla perdita del posto.
La Cassazione ha quindi ricordato che la disciplina della somministrazione è stata da ultimo regolata a livello europeo con la direttiva 2008/104/Ce il cui recepimento, stabilito al 5 dicembre 2011, è stato attuato nell’ordinamento nazionale con d.lgs. 24/2012. Nel richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia e l’esigenza di assicurare una tutela effettiva unitamente ad un’interpretazione non contrastante con la direttiva, la Suprema Corte ha ritenuto che l’imposizione di regole eccessivamente gravose di prova del danno in presenza di un abuso da parte della pubblica amministrazione, per la quale non opera la conversione del rapporto, si ponga in contrasto con gli obblighi di adesione al Trattato. La sentenza è stata quindi riformata in quanto ha erroneamente escluso l’agevolazione probatoria di cui all’articolo 32, comma cinque, legge 183/2010, pur avendo accertato la sussistenza di una pluralità di contratti di somministrazione nulli ex articolo 21, comma 4, legge 183/2001. (C.d.M.)

Parole chiave:
Danno non patrimoniale, Danno patrimoniale, Somministrazione di lavoro