Cassazione, 17 dicembre 2020 n. 29007, Pres. Raimondi, Rel. Lorito, Gruppo Coin s.p.a. c G.S. Artt. 4 e 24, legge 23 luglio 1991, n. 223; Artt. 1344 e 2103 c.c.; Art. 41 Cost.; Art. 32, legge n. 183/2010 Il decorso del termine per impugnare il trasferimento non impedisce di accertare la sua riconducibilità nell’ambito di una complessa operazione aziendale attuata in frode alla legge Una lavoratrice di un’azienda commerciale illegittimamente licenziata per giusta causa veniva concretamente reintegrata presso un punto vendita diverso da quello nel quale prestava attività lavorativa sulla base di un provvedimento organizzativo che evidenziava la necessità di adibirla presso la nuova sede in ragione di mutamenti strutturali e commerciali. Pochi giorni dopo la reintegra l’azienda avviava una procedura di licenziamento collettivo presso il negozio nel quale era stata assegnata la lavoratrice reintegrata. Il Tribunale di Roma, nuovamente adito dalla ricorrente riteneva, con sentenza confermata anche in sede di appello, stabiliva che il recesso fosse affetto da nullità in quanto intimato in frode alla legge per essere stato attuato nell’ambito di un’operazione complessivamente effettuata al fine di eludere le limitazioni delle facoltà di recesso dell’azienda e consentire alla società di sottrarsi all’ordine di reintegra nel posto di lavoro. La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, ha ritenuto che la Corte distrettuale avesse correttamente analizzato la fattispecie del negozio in frode alla legge attuando una analisi complessiva dei singoli atti per l’accertamento del quale il decorso del termine di impugnativa del trasferimento non assumeva rilevanza ostativa Secondo la Corte di Cassazione non è infatti configurabile alcuna autonoma necessità di impugnazione del singolo atto costitutivo della complessa fattispecie frodatoria, considerato lo stretto legame logico-giuridico intercorrente fra i due provvedimenti (trasferimento – licenziamento collettivo) e la funzione strumentale assunta nella dinamica contrattuale, dal trasferimento stesso presso una sede che già aveva evidenziato una presenza di personale esuberante rispetto alle esigenze dell’impresa. L’avere tempestivamente impugnato l’atto finale della condotta illecita assunta dalla parte datoriale, esonerava, quindi, la lavoratrice dalla necessità di contestare la legittimità del provvedimento emanato dalla società nell’esercizio dello ius variandi.