Diritto sindacale
Diritto Sindacale – CGUE 18.11.2020, c-463/19 – CCNL – Congedo alle lavoratrici e ai lavoratori
Data: 18/11/2020
Tipologia: sentenza
Commento:

Direttiva 2006/54/CE – Articoli 14 e 28; Direttiva 92/85/CEE
Gli articoli 14 e 28 della direttiva 2006/54/CE, letti alla luce della direttiva 92/85/CEE in materia di sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla disposizione di un contratto collettivo nazionale che riserva alle lavoratrici che si prendono cura in prima persona del proprio figlio il diritto ad un congedo dopo la scadenza del congedo legale di maternità, a condizione che tale congedo supplementare sia diretto a tutelare le lavoratrici con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza quanto alla loro condizione di maternità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare prendendo in considerazione, in particolare, le condizioni di concessione di detto congedo, le modalità e la durata del medesimo nonché il livello di protezione giuridica ad esso connesso. (F.R.)

Parole chiave:
Congedi, Contratto collettivo, Discriminazioni