Tribunale di Chieti, 26.1.2021 (Est. Prozzo) – O.I.E. c. Comune di Chieti e Inps DIRITTO ALL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE – PERSONA TITOLARE DI PERMESSO DI SOGGIORNO – SUSSISTENZA Art. 65 legge n. 448/1998
Una cittadina nigeriana titolare di permesso di soggiorno ha convenuto in giudizio sia il Comune di residenza sia l’Inps, a causa del rigetto della domanda da lei presentata di concessione dell’assegno per il nucleo familiare. Nel costituirsi in giudizio, l’ente locale ha motivato il diniego perché il permesso di soggiorno era scaduto. L’Inps, inoltre, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Entrambe le eccezioni sono state disattese. La richiedente, infatti, aveva prodotto documentazione che attestava come ella fosse in possesso di un permesso non ancora scaduto. Il Tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda proposta, in ragione di una interpretazione dell’art. 65 della legge n. 448/1998 conforme all’orientamento della Corte di giustizia europea formatosi sull’art. 12 della direttiva 2011/98/UE. In particolare, la normativa italiana è stata interpretata alla luce del principio di parità di trattamento, di derivazione europea, che impone di riconoscere l’assegno per il nucleo familiare anche agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari e di permesso unico di lavoro. Per tale ragione, l’istituto previdenziale è stato condannato al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare, con interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa fino al saldo effettivo.