Tribunale di Chieti, 12.1.2021 (Est. Ciarcia) – A.A. c. ASL PART-TIME – CLAUSOLA DI RIDUZIONE ORARIA – NULLITA’ – CONSOLIDAMENTO ORARIO Art. 6 d.lgs. 81/2015
Un gruppo di lavoratori impiegati in un appalto ha impugnato la clausola di riduzione dell’orario inserita nel contratto di lavoro ad orario ridotto di tipo orizzontale. Essi, inoltre, hanno chiesto il consolidamento orario con maggiorazione del part-time, dal momento che erano stato impiegati stabilmente oltre l’orario di lavoro stabilito nel contratto, in violazione delle norme in materia di clausole elastiche. In particolare, il datore di lavoro, dopo aver unilateralmente ridotto l’orario di lavoro, ha impiegato i lavoratori oltre l’orario originariamente pattuito in modo stabile e continuativo, senza darne preavviso nei termini di legge e di contratto collettivo. Il Tribunale, sulla base della documentazione in atti, ha ritenuto che i lavoratori non avessero pattuito per iscritto alcuna clausola di riduzione dell’orario di lavoro settimanale, anche se dalla stessa sentenza emerge che essa era presente nei singoli contratti di lavoro. Sul punto, la sentenza non è chiara e sembra che il Tribunale abbia escluso che vi fosse stata una effettiva contrattazione sulla clausola di riduzione dell’orario, per sostenerne l’illegittimità. Il giudice, inoltre, ha sostenuto che non vi era stata specifica pattuizione scritta anche per le clausole elastiche e che, pertanto, i lavoratori hanno diritto a vedersi riconosciuto l’orario di lavoro ordinario nella misura da essi indicata nel ricorso e che corrisponde alle prestazioni lavorative rese su indicazione unilaterale del datore di lavoro.