Presente nei numeri RGL Giurisprudenza Online:
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Tribunale Genova 01.02.2019
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Corte di Cassazione 26.05.2017, n. 13379 S. civ.
Tribunale
PREVIDENZA – Tribunale di Trani 21.01.2021 – Indennità accompagnamento – Ripetizione indebito
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Data: 21/01/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Puglia
Commento:

In applicazione a quanto previsto dall’art. 52, comma 2, l. n. 88/1989, il Tribunale di Trani ha ritenuto che le rate corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento, successivamente ad un provvedimento di revoca della prestazione, non debbano essere restituite dal percettore, allorquando siano state erogate a seguito di un errore dell’Inps e non sussista, quindi, dolo o colpa grave dell’interessato.

Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha ritenuto che il preteso indebito fosse riconducibile ad errore dell’Istituto, in quanto lo stesso non ha fatto pervenire al ricorrente un provvedimento formale di revoca della prestazione e, conseguentemente, ha ingenerato un legittimo affidamento in capo allo stesso in ordine alla permanenza dei requisiti.

C.D.M.

Parole chiave:
Disabilità, Invalidità e inabilità inps