Pare doversi escludere che dall’applicazione alla tipologia ex art. 2, d.lgs. n. 81/2015 di collaborazioni della “disciplina del rapporto di lavoro subordinato” derivi l’attribuzione agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali della legittimazione ad attivare lo speciale procedimento ex art. 28 l. n. 300/70 in relazione a conflitti che si sviluppano nell’ambito di collaborazioni organizzate dal committente.
Allo stato, secondo il giudice fiorentino, la legittimazione delle OO.SS. ricorrenti ad attivare lo speciale procedimento in questione non può rinvenire il proprio fondamento nell’art. 47-quinquies d.lgs. n. 81/08, che ha quali destinatari i lavoratori impiegati in attività di consegna tramite piattaforme digitali, dal momento che, se la disciplina a tutela della libertà e dignità del lavoratore può ragionevolmente intendersi come richiamante il Titolo I dello Statuto dei Lavoratori, la medesima non pare, invece, altrettanto idonea a sorreggere l’estensione ai rapporti di lavoro autonomo e/o occasionale dei riders l’operatività del Titolo IV dello Statuto dei Lavoratori (“Disposizioni varie e generali”), di cui appunto fa parte l’art. 28.