Tribunale
RAPPORTO DI LAVORO – Tribunale di Grosseto 21.10.2020 – Pubblico impiego – Mansioni superiori
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Data: 21/10/2020
Tipologia: sentenza
Regione: Toscana
Commento:

Nell’ambito del livello economico B super del CCNL del personale di comparto del Servizio Sanitario Nazionale rientrano non solo lavoratori che svolgono attività tecnico sanitarie non complesse ma anche coloro che sono impiegati in attività amministrative. Sono proprie di tale livello contrattuale, infatti, sia l’operatore sociosanitario che si occupa di servizi di tipo socio-assistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente, sia il coadiutore amministrativo esperto che svolge attività amministrative di una certa complessità, quali la compilazione di documenti e modulistica, con l’applicazione di schemi anche non predeterminati, operazioni di natura contabile con l’ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi – anche di autonoma elaborazione – mediante l’utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia e le attività di sportello. Per questa ragione, l’operatrice sociosanitaria, occupata presso il reparto di anatomia patologica di un Ospedale e adibita all’assistenza dell’anatomopatologo, al controllo del fissativo adottato per la conservazione dei pezzi anatomici, alla preparazione dei ferri e della cappa dell’anatomopatologo ma anche alla verbalizzazione della descrizione del campione effettuata tramite gestionali e all’archiviazione dei dati, rientra nel livello Bs di cui al CCNL, non richiedendo tali attività capacità tecniche elevate e l’autonomia e responsabilità proprie della categoria C di cui al CCNL (alla quale appartengono figure tecnico-sanitarie quali infermieri, ostetrici, tecnici sanitari o ortopedici, ottici, odontotecnici, fisioterapisti, ecc., e figure amministrative che si occupano della ricezione e istruttoria di documenti, di compiti di segreteria, di informazione ai cittadini, di collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca).

In ogni caso, laddove l’Amministrazione datrice di lavoro ponga in essere condotte tali da ingenerare l’idea della potenziale fondatezza della domanda, sì da determinare quell’assoluta incertezza in ordine al suo fondamento assimilabile alle ipotesi espressamente tipizzate dall’art. 92 c.p.c., secondo quanto statuito da C. cost. n. 77/2018, le spese di lite vanno compensate (nel caso di specie la lavoratrice, operatrice sociosanitaria, era stata adibita a mansioni amministrative sino al giorno precedente al compimento del quinquennio necessario, ai sensi del CCNL del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, al riconoscimento dell’accesso alla categoria superiore, né l’ASL datrice aveva mai replicato alle reiterate rivendicazioni della dipendente).

Parole chiave:
Lavoro pubblico, Mansioni e qualifica