CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA – SEZIONE LAVORO n. 700/2020 del 29 dicembre 2020 (Cons. Rel. Dott. Pascarelli) – XX/YYY spa CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA – SEZIONE LAVORO n. 738/2020 del 2 febbraio 2021 (Cons. Rel. Dott. Pascarelli) –XX/YYY spa DIRITTO AL TRASFERIMENTO PRESSO SEDE DI LAVORO PIU’ VICINA ALLA RESIDENZA DEL FAMILIARE DISABILE – DIRITTO SOGGETTIVO DI SCELTA DA PARTE DEL LAVORATORE FAMILIARE CHE ASSISTE IL DISABILE – SUSSISTENZA. Art. 33 Legge n. 104/1992 Con le due sentenze in commento la Corte d’Appello di Bologna, confermando l’orientamento pacifico della Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna, ha riconosciuto a due lavoratori addetti a mansioni di “operatore specializzato manutenzione infrastrutture” il diritto al trasferimento presso una sede di lavoro più vicina alla residenza dei familiari disabili, ammessi ai benefici di cui alla Legge n. 104/1992, per la cui assistenza i lavoratori già godevano dei tre giorni di permesso mensile, sempre in forza della citata norma. La Corte ha evidenziato come la società non avesse fornito alcuna prova della sussistenza delle pretese esigenze organizzative ostative al trasferimento e che i lavoratori, pur in possesso delle stesse abilitazioni possedute da molti altri dipendenti, con mansioni fungibili rispetto a costoro, pur avendone diritto e pur avendo più volte richiesto di essere trasferiti, avevano sempre ottenuto dinieghi da parte del datore di lavoro. Nella pronuncia viene altresì rilevato che “È notorio che i commi 5 e 6 dell’art. 33 della Legge 104/1992 prevedono che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, “ove possibile”, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio” e che “il datore di lavoro può frapporre un rifiuto solo per motivate esigenze di organizzazione aziendale”, esigenze che, tuttavia, nel bilanciamento degli interessi in gioco, debbono essere “particolarmente qualificate”, considerata la natura, costituzionalmente tutelata, del diritto alla salute del disabile. Tali esigenze, nella fattispecie, non sono risultate provate a fronte di un diritto, qual è appunto quello sancito dall’art. 33. della l. n. 104/1992, che riveste i caratteri di un vero e proprio “diritto soggettivo” di scelta da parte del lavoratore familiare del disabile (v. Cass. SS.UU. 7945/2008; Cass. 16298/2015, Cass. n. 24015/2017, Cass. n. 6150/2019). La Corte, nel confermare il diritto dei lavoratori al trasferimento presso la sede di lavoro richiesta, ha peraltro evidenziato come i criteri previsti dal CCNL di settore per la generalità dei trasferimenti dei lavoratori (quali anzianità di servizio, carichi di famiglia ecc.), “non sono comparabili con il diritto all’assistenza del disabile che trova la sua fonte espressa nella norma primaria di cui all’art. 33 l. n. 104/1992 (v. anche C. App. Bologna n. 58/2019 e C. App. Milano n.1588/2016)