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RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Bologna 03.02.2021, n. 66 – Licenziamento per giusta causa e proporzionalità
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Data: 03/02/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Emilia Romagna
Commento:

TRIBUNALE DI BOLOGNA, 3 febbraio 2021, n. 66 (Dott.ssa E. Cosentino)
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA – ESPRESSIONI RIVOLTE AD ALTRI LAVORATORI RITENUTE SCONVENIENTI – PROPORZIONALITÀ – INSUSSITENZA – REINTEGRA
Art. 2019 c.c., Art. 2106 c.c., Artt. 18 Legge n. 300/1970, riformato da Legge n. 92/2012

Una dipendente di una cooperativa da oltre 20 anni, tra l’altro destinataria di prescrizioni e limitazioni da parte del medico competente non rispettate, lamentava di aver richiesto e non ottenuto idonea attrezzatura per le mansioni assegnate e denunciate come dequalificanti, e conseguentemente evidenziava di vivere in un ambiente di lavoro particolarmente stressante.
In tale contesto
veniva licenziata “per giusta causa” con questa contestazione disciplinare: “«in data 12 aprile 2019 ci è stato segnalato dal Responsabile dell’azienda in appalto che questa mattina, mentre il loro preposto effettuava il giro di controllo delle corsie … Lei gli si rivolgeva dicendo “Anche a me piacerebbe non fare niente” … Verso le 11,45 Lei, uscendo dall’ufficio, si avvicinava a quello del Terzista e domandava, sorridendo ai presenti, se avessero voluto un caffè, allontanandosi poi verso il Suo carrello …»
Con ordinanza del 5.3.2020 il Tribunale di Bologna (dott. F. Palladino), giudice dalla fase sommaria, pur ritenendo sproporzionato il licenziamento e dichiarandone conseguentemente l’illegittimità, aveva disposto il pagamento di un’indennità di 18 mensilità.
La motivazione del provvedimento viene trascritta integralmente nella sentenza in commento: “
Ritiene il giudicante che nella fattispecie vi sia stato un fatto antigiuridico, ma di tenue gravità, onde il licenziamento sia sproporzionato all’illecito contestato e quindi non supportato da giusta causa o giustificato motivo. Ed invero, emerge dagli atti che la ricorrente ha effettivamente schernito alcuni dipendenti dell’azienda appaltatrice, ma con modalità che appaiono non gravemente offensive (non sembra certo di particolare gravità la frase anche a me piacerebbe non fare niente e l’invito con tono di scherno a prendere un caffè). Il difetto di proporzionalità rientra fra le ipotesi di cui al comma 5 dell’art.18 della legge n.300 del 1970;
Non rassegnata, la lavoratrice proponeva opposizione, insistendo per la reintegrazione.
La giudice della seconda fase procede con una valutazione dell’elemento soggettivo e della sua intensità, ed evidenzia da subito come  le frasi “incriminate” non appaiano offensive, essendosi la lavoratrice limitata  a “fare una battuta di spirito non divertente, al massimo infelice (meritevole, ad esagerare, di un immediato rimprovero orale), peraltro reattiva (pensava di avere ragione era stanca, molto arrabbiata per la maleducazione  verso l’ambiente di lavoro…)”.
Commenta il Tribunale che la reazione della dipendente, oltre ad essere putativamente legittima, era educata, proporzionata. Non reagiva con condotte violente o minatorie o frasi offensive, ma solo con un “moderato inoffensivo sarcasmo”.
Peraltro la condizione di fragilità della lavoratrice determinata dalle sue difficoltà psicofische, allegata anche a fini giustificativi, secondo la Giudice non va neppure esaminata, poiché  si tratta di uno stato che comunque “non ha malamente influenzato la ricorrente, bensì, semmai, la società resistente, che consapevolmente o inconsciamente ha cercato di disfarsi di una dipendente forse esageratamente sensibile e suscettibile.”.
Abbiamo visto che nella prima fase l’altro giudice dello stesso Tribunale  aveva ritenuto i fatti “di tenue gravità” e il “licenziamento sproporzionato ma, sul presupposto che vi fosse comunque un “fatto antigiuridico”, aveva riconosciuto  alla lavoratrice solo l’indennità risarcitoria (oltre alla indennità di preavviso), e quindi senza diritto alla reintegra.  Reintegrazione riconosciuta, come detto, dalla giudice della seconda fase, secondo la quale  “trattasi in realtà di fatto di nessuna gravità e di licenziamento spropositato.
Quanto alla sanzione il Tribunale ritiene chela mancanza di disvalore, sul piano giuridico, del fatto contestato, conduce alla applicazione dell’art. 18 comma 4° Statuto, come ovvio, poiché altrimenti qualunque condotta potrebbe strumentalmente motivare un licenziamento”, come da giurisprudenza pacifica, che considera insussistente anche un fatto materiale effettivamente sussistente, qualora esso non presenti profili di illiceità.
Segue la condanna della opposta alla reintegra ed al pagamento dell’indennità risarcitoria di dodici mensilità commisurate all’ultima retribuzione globale di fatto. (SM)
(per un approfondimento vedi L’Argomento del Mese in questa Newsletter)

Parole chiave:
Licenziamento individuale