(est. Trovò), M.H. vs. T. SpA
Posto che una supposta violazione del patto di non concorrenza da parte del lavoratore successivamente alla cessazione del rapporto rientra nella competenza del giudice del lavoro, deve ritenersi nullo il patto di non concorrenza che, come nel caso di specie, in modo del tutto generico e senza alcuna specifica descrizione in ordine al tipo di attività preclusa al lavoratore ma semplicemente descrivendo l’intero campo di produzione in cui il lavoratore ha maturato la propria esperienza, finisca col vietare al lavoratore qualsiasi lavoro inerente a tale oggetto