Est. C. Tanzarella, A.F. / AMTAB SPA
Con la sentenza in oggetto Il Giudice del Lavoro di Bari ha affrontato una delle questioni relative alla disciplina delle sanzioni disciplinari per gli agenti autoferrotranvieri contenuta nel regio decreto 148 del 1931. In particolare, il Tribunale si è occupato della concreta applicazione dell’articolo 44 del predetto regio decreto, regolamento allegato A, che prevede la sanzione disciplinare della retrocessione. Trattasi di un istituto giuridico rispetto al quale la stessa Corte di Cassazione, con ordinanza n. 189/2019, aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale, con recentissima sentenza Numero 188 del 2020, ha però superato detti dubbi e ne ha, pertanto, confermato la vigenza. Ma ciò è avvenuto in giudizio in cui la retrocessione è stata inflitta all’agente autoferrotranviario in sostituzione della sua destituzione. Rimane tutto aperto, a parere dello scrivente, il tema della legittimità costituzionale della predetta sanzione per le ipotesi diversa da quella esaminata dal Giudice delle Leggi e, quindi, quando la retrocessione non viene comminata sul presupposto che sussisterebbero i motivi della destituzione dell’agente punito disciplinarmente. Il Giudice del Lavoro di Bari ha però escluso che anche in questa diversa ipotesi si possano rilevare dubbi di costituzionalità della norma sottoposta al proprio vaglio. Ciò premesso nel caso di specie, la vicenda esaminata dal Tribunale di Bari ha riguardato un‘ipotesi di retrocessione inflitta dall’azienda di trasporto pubblico locale nel capoluogo pugliese ad un proprio dipendente che è stato retrocesso dal parametro 210 (coordinatore di esercizio) a quello del 129 (collaboratore di esercizio). Ma, ancora più in particolare, la retrocessione inflitta dall’Azienda è avvenuta tra parametri relativi ad aree diverse. E’ noto, infatti, che la classificazione del personale autoferrotramviere è articolata in quattro aree. Quindi, il lavoratore punito è stato inquadrato in un parametro dell’area professionale 3 “Mansioni operative” invece che in quella della originaria area professionale 2 “Mansioni di coordinamento e specialistiche” che, pure, prevedeva, al di sotto del parametro 210, il parametro 193. Secondo quanto disposto dall’articolo 44 citato, per effetto della retrocessione gli agenti vengono trasferiti al grado immediatamente inferiore. Pertanto il giudizio del Tribunale, al fine di verificare la legittimità della condotta datoriale, si è dovuto soffermare su cosa debba intendersi per grado immediatamente inferiore di cui all’articolo 44 sopra richiamato (norma risalente al 1931 e, quindi, non “aggiornata” rispetto agli sviluppi della normativa contrattuale del settore). Il suo giudizio, estremamente analitico ed approfondito, ha preso le mosse proprio dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 2020 la quale, a parere del Giudice del Lavoro di Bari, ha chiarito che, al fine della corretta applicazione della degradazione prevista dall’articolo 44, deve aversi riguardo al concetto di qualifica e, in particolare, di qualifica immediatamente inferiore. Ha, per questa via, escluso che il provvedimento aziendale fosse legittimo nella parte in cui, a fronte della suddivisione contenuta nell’articolo 35 del CCNL autoferrotranvieri, coordinato con il r.d. 148/31, della classificazione del personale in quattro aree professionali, esso ha presupposto che la retrocessione al grado immediatamente inferiore dovesse essere invece riferita al passaggio alla successiva area professionale. A questo risultato, il Tribunale adito è giunto anche attraverso la esegesi della disciplina contenuta nel CCNL autoferrotranvieri, motivando che la classificazione, rectius: la gradazione, nell’ambito delle figure professionali previste, è fatta sulla scorta sia delle declaratorie di aree professionali, sia dei relativi profili. Da ciò il Giudice del Lavoro di Bari ha fatto discendere che, ai fini dell’applicazione della sanzione della retrocessione, non può aversi esclusivo riguardo alle declaratorie delle aree professionali unitariamente considerate, così come preteso dall’azienda, ma, altresì, ai relativi profili delle figure professionali in esse comprese. La sentenza in commento è un ottimo motivo per analizzare, attraverso la sua lettura, il principio della dignità del lavoro, declinato in quel particolare aspetto costituito dal diritto alla qualifica.
F.T.