Est. Calia, V.A.R. / C.N.I.P.A.
Nonostante il d.lgs. n. 81/2015 abbia abrogato il contratto a progetto, per porre freno all’uso delle collaborazioni, residua in giurisprudenza un contenzioso sulla riqualificazione dei contratti a progetto in contratti di lavoro subordinato. Nel caso posto al vaglio del tribunale barese la ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa per circa vent’anni, in forza di una molteplicità di contratti di collaborazione professionale che, a suo dire, celavano un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, la lavoratrice chiedeva l’inquadramento nel V livello del CCNL di settore e, di conseguenza, la condanna del datore al pagamento delle differenze retributive. Come noto, con la c.d. Riforma Biagi il legislatore ha compiutamente disciplinato i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i quali, nello schema del legislatore del 2003, dovevano essere necessariamente riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, individuati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. L’attività, inoltre, doveva eseguita dal collaboratore nel rispetto del coordinamento e in sinergia con l’organizzazione del committente, indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. In tale contratto assumeva un’importanza fondamentale il raggiungimento del risultato come individuato nel progetto o comunque nel programma negoziale di cui all’art. 62 lett. b) del D.Lgs. n. 276/2003 e, qualora i rapporti di collaborazione, fossero stati istaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso erano da considerarsi ex lege rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, ai sensi dell’art. 69 comma 1 D.Lgs. n. 276/2003. Ebbene, il Tribunale di Bari ha ritenuto che il contenuto dei contratti a progetto intercorsi tra la lavoratrice e il committente risulta formalmente rispettoso delle prescrizioni di legge. Alla lavoratrice, infatti, erano stati attribuiti, nei vari contratti succedutisi, specifici compiti. A ciò si aggiunga che il progetto era sempre formalmente diverso dai precedenti, trattandosi di vari corsi, all’interno dei quali la stessa prestava le mansioni di tutor, ed essendovi in ogni caso un’organizzazione aziendale anche senza il contributo della ricorrente. Ciò nonostante, la sentenza in commento ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro, evidenziando l’incompatibilità tra le modalità di svolgimento della prestazione e la forma contrattuale utilizzata. Infatti, dall’istruttoria espletata è emerso che la ricorrente non si limitasse alla collaborazione per la buona riuscita dei corsi, bensì operasse quale risorsa essenziale e “strutturale” dell’ente, sin dalla fase di progettazione dei corsi fino all’assistenza dei corsisti e nella fase finale degli stages. Nel corso del giudizio, quindi, è emerso chiaramente che il rapporto assumeva di fatto i caratteri propri della subordinazione. Ed invero, la Giudice barese richiama e fa applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte, la quale ha avuto modo di osservare che l’apparato sanzionatorio previsto dal citato art. 69, ai commi 1 e 2, disciplina due distinte ipotesi: la prima ricorre allorché un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa venga instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso; la seconda si verifica qualora venga accertato dal giudice che il rapporto di collaborazione instaurato si è venuto concretamente a configurare come un rapporto di lavoro subordinato. La giurisprudenza ha chiarito, altresì, che benché entrambe le ipotesi siano sanzionate con l’applicazione della disciplina propria dei rapporti di lavoro subordinato, si tratta però di fattispecie strutturalmente differenti. In effetti, nella prima rileva il dato formale della mancanza di uno specifico progetto a fronte di una prestazione lavorativa che, in punto di fatto, rientra nello schema generale del lavoro autonomo; nella seconda, invece, rilevano le modalità di tipo subordinato con cui, nonostante l’esistenza di uno specifico progetto, è stata di fatto resa la prestazione lavorativa (in questi termini cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 12820 del 21/06/2016; n. 17127 del 17/08/2016 e, di recente, Cass. Sez. L, n. 17707/2020 del 25/08/2020; n. 27543 del 02/12/2020).
R.C.