Tribunale
RAPPORTO DI LAVORO – Tribunale Firenze 28.2.2021 – Licenziamento individuale – Periodo di comporto – Calcolo
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Data: 28/02/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Toscana
Commento:

Est. Consani 

Secondo il Tribunale di Firenze, deve ritenersi illegittima l’inclusione nel computo dei giorni di assenza, ai fini della verifica del superamento del periodo di comporto, dei periodi di assenza per malattia seguiti agli infortuni occorsi al lavoratore per una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod.civ. Ne consegue che, qualora quei periodi di assenza siano decisivi per il superamento del periodo di comporto, il licenziamento intimato al ricorrente deve ritenersi illegittimo.
Come è noto, infatti, il superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di recesso dal rapporto di lavoro distinta da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o di giustificato motivo. Il mero protrarsi di assenze oltre un determinato limite stabilito dalla contrattazione collettiva – o, in difetto, dagli usi o secondo equità – di per sé non costituisce inadempimento alcuno, trattandosi di assenze pur sempre giustificate. Ne deriva che laddove il licenziamento sia stato intimato prima ancora che il periodo di comporto sia effettivamente scaduto è nullo per violazione dell’art. 2110 cod. civ., da considerarsi norma imperativa e quindi inderogabile dal contratto collettivo o da quello individuale.

Parole chiave:
Licenziamento individuale, Malattia