Legge 26 febbraio 2021, n. 21 “Milleproroghe”
Data:
Tipologia: altro
Commento:

Della legge n. 21 del 2021, di conversione del Decreto Milleproroghe, si segnalano l’art. 11, comma 10-bis che ha differito al 31 marzo i termini scaduti il 31 dicembre 2020 relativi alla richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 o alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo delle prestazioni; l’art. 12, comma 1, che ha prorogato al 2021 la possibilità di stipulare – in presenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge – i contratti di rete con causale di solidarietà (di cui ai commi da 4-sexies a 4-octies dell’art. 3 del D.L. 5/2009); infine l’art. 19 ha prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021: – le disposizioni di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), che prevedono che i datori di lavoro privati possono ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, e che gli stessi datori comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile; – le disposizioni di cui all’art. 263, comma 1, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), secondo cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali richiesti dalla normativa vigente.

(GU Serie Generale n.51 del 01-03-2021)