D.L. 13 marzo 2021, n. 30. Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena
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Tipologia: altro
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Del decreto legge n. 30 del 2021 si segnala l’art. 2, intitolato congedi per genitori e bonus baby-sitting che al comma 1 prevede che il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, puo’ svolgere la prestazione di lavoro in modalita’ agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attivita’ didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche’ alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il comma 2 stabilisce che nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita’ agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, puo’ astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attivita’ didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche’ alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma e’ riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita’ in situazione di gravita’ accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attivita’ didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Il comma 3 prevede che per i periodi di astensione è riconosciuta in luogo della retribuzione un’indennita’ pari al 50 per cento della retribuzione. Il comma 5 prevede che in caso di figli di eta’ compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennita’ ne’ riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il comma 6 stabilisce, invece che i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori
socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o piu’ bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il bonus e’ altresi’ riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. Il bonus, però, puo’ essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Il comma 7, invece, prevede che per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalita’ agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attivita’ lavorativa o e’ sospeso dal lavoro, l’altro genitore non puo’ fruire dell’astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.

(GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021)