Tribunale di Catanzaro, 3.2.2021, n. 63 (est. Costarella) – L.B. c. N.M. s.r.l. e altri LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA – TRASFERIMENTO – IMPUGNATIVA – DECADENZA Art. 2103 c.c.; art. 32 l. n. 183/2010.
Un lavoratore licenziato in base a una contestazione di assenza ingiustificata dal lavoro impugnava il provvedimento espulsivo, qualificando detta assenza come legittimo rifiuto, ai sensi dell’art. 1460 c.c., di esecuzione della prestazione a fronte del disposto trasferimento. Ai fini della decisione del caso di specie, doveva essere valutato se la vicenda circolatoria che ha interessato l’azienda ed il conseguente trasferimento derivatone potevano essere considerate, sia pure incidentalmente e pur a fronte della decadenza ormai maturata, al fine di vagliare la legittimità del licenziamento irrogato al ricorrente e ritualmente impugnato. Il giudicante ha ritenuto che l’esame incidentale della validità dei contratti di affitto, subaffitto e cessione d’azienda, per un verso, e della legittimità del trasferimento del ricorrente, per altro verso, sia impedito dal maturare della decadenza di cui all’art. 32 l. n. 183/2010. Il regime introdotto dal Collegato lavoro, infatti, è articolato in successivi e connessi termini di decadenza, la cui inosservanza preclude con effetto sostanziale l’esercizio dei diritti connessi. Richiamando orientamenti dottrinali, è stato, in particolare, osservato che l’inefficacia dell’impugnazione comporta effetti di natura sostanziale, consistenti nella decadenza del lavoratore dall’azionabilità in giudizio dei diritti rivendicabili in ragione della illegittimità delle fattispecie recate dall’art. 32, commi 1-4, l. n. 183/2010. Il decorso dei termini decadenziali, dunque, preclude l’azionabilità dei diritti del lavoratore, tanto in via di azione, quanto in via di eccezione. Per quel che attiene, nello specifico, all’ipotesi dell’impugnazione del trasferimento, è stato affermato che il termine per l’impugnazione del trasferimento disposto ai sensi dell’art. 2103 c. c., a cui, per effetto della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 3, lett. c) si applica la disciplina dell’impugnazione dei licenziamenti previsto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 come modificato dal comma 1 del medesimo art. 32, decorre dalla data di ricezione della lettera di trasferimento anche nel caso in cui, per effetto della mancata ottemperanza, segua un distinto atto di licenziamento autonomamente impugnabile. Ne consegue che, qualora il ricorrente non abbia provveduto ad impugnare giudizialmente il trasferimento in questione nei termini previsti dalla suddetta normativa, la successiva impugnazione del licenziamento, pur collegato di fatto al precedente trasferimento, non rimette in termini ai fini dell’impugnazione del licenziamento, in ossequio all’esigenza di celerità del processo e dell’accertamento dei rapporti in materia di lavoro, sottesa alla disciplina dettata dalla L. n. 183 del 2010 (Cass. civ., sez. lav., 19 febbraio 2015, n. 16757). Il maturare della decadenza, dunque, ha precluso ogni esame, anche in via incidentale, in ordine alla validità tanto dei negozi giuridici intervenuti nel tempo e inerenti all’azienda cui era addetto il ricorrente, quanto del suo trasferimento; impedita ogni contestazione relativa al trasferimento della sede di lavoro, il giudice ha ritenuto sussistente l’addebito mosso al ricorrente, posto a base del provvedimento espulsivo, ossia l’assenza ingiustificata del lavoratore.