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RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Bologna 8.3.2021, n. 1586 (ord.) – Inidoneità fisica – Sospensione dal lavoro
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Data: 08/03/2021
Tipologia: ordinanza
Regione: Emilia Romagna
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TRIBUNALE DI BOLOGNA – SEZIONE LAVORO, 8.3.2021 (ord. n. 1586) (Est. Dott. Palladino) – XX / c. YYY coop XX/YYY spa
Sospensione dal lavoro per sopravvenuta inidoneità fisica temporanea alla mansione – illegittimità – riammissione in servizio e pagamento delle retribuzioni a far data dalla sospensione
Art. 700 c.p.c.
Art. 41 d.lgs. 81/2008

Una lavoratrice con mansioni di operatrice socio sanitaria veniva sospesa dal lavoro e dalla retribuzione con lettera del 13.7.2020, motivata a seguito di giudizio di idoneità della AUSL che poneva le seguenti limitazioni: “evitare il sovraccarico biomeccanico del rachide cervico-dorsale, quali posturazione a letto o in carrozzina, trasferimenti, igiene, bagno assistito, senza adeguati ausili maggiori o minori; non movimentare carichi di peso superiore ai kg 10, non adibire a turni notturni”.
La lavoratrice impugnava la sospensione con ricorso in via d’urgenza chiedendo al Giudice di dichiarare l’illegittimità del provvedimento datoriale, la riammissione in servizio in mansioni compatibili con le prescrizioni della AUSL e la condanna della Cooperativa al pagamento delle retribuzioni a far data dalla sospensione.
La cooperativa datrice di lavoro si costituiva in giudizio, sostenendo che le limitazioni della lavoratrice sarebbe state incompatibili con l’organizzazione del lavoro, anche a fronte di una riorganizzazione dell’attività derivante dall’emergenza Covid.
Il Giudice, con il provvedimento in commento, ha accolto la domanda della lavoratrice, evidenziando in particolare come l’onere – disatteso – di fornire la prova in merito alle concrete condizioni di lavoro che avrebbero determinato l’impossibilità di utilizzare la lavoratrice in mansioni compatibili con le sue condizioni di salute, era a carico del datore di lavoro.
Inoltre il Giudice, all’esito delle prove, evidenziava come le dimensioni del servizio, ovvero le molteplici mansioni affidate alle operatrici socio sanitarie facessero presumere l’utilizzabilità della ricorrente.
Infine, il provvedimento ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora a fronte della privazione sine die della retribuzione, tale da pregiudicare il sostentamento della lavoratrice.
Il Tribunale quindi ha ordinato alla società di riammettere in servizio la lavoratrice e di corrisponderle le retribuzioni dalla data della sospensione dal servizio, con condanna al pagamento delle spese di lite. (SM – RT)

Parole chiave:
Infortuni e malattie professionali, Mansioni e qualifica, Sospensione cautelare