Corte di appello di Roma, sentenza n. 704 del 22.2.21 (Est. Panariello) – D.G.E., R.M., V.M.R., M.G. (Avv.ti P. e C. Panici) c. F.I.S.P. S.p.a. (avv.ti Alliegro, Baldieri). Lavoro (rapporto) – somministrazione irregolare – interposizione fittizia di manodopera – sussistenza – licenziamento intimato dal somministratore – inesistenza – tutela reale – applicabilità. Art. 80 bis, d.l. n. 34/2020; art. 38, 3° comma, d.lgs. n. 81/2015; art. 18, 1° e 2° comma, L. n. 300/1970. A norma della interpretazione autentica di cui all’art. 80 bis, d.l. n. 34/2020, tra gli atti che, compiuti dal datore di lavoro formale devono imputarsi al soggetto utilizzatore ex art. 38, d.lgs. n. 81/2015, è escluso il licenziamento; tale interpretazione deve applicarsi anche alla fattispecie dell’appalto illecito in quanto, come per l’ipotesi della somministrazione irregolare, i due istituti realizzano un’identica vicenda di dissociazione fra datore di lavoro formale e sostanziale che viene difatti accertata dal giudice con illecita o irregolare con effetto ex tunc. Il recesso intimato dall’appaltatore è pertanto inesistente e determina la riammissione in servizio del lavoratore nella compagine aziendale dell’appaltante, oltre alla condanna di quest’ultimo alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate medio tempore sino alla riammissione in servizio. La vicenda prende le mosse da una controversia instaurata contro un Istituto bancario da parte di un gruppo di lavoratori che avevano richiesto l’accertamento di un’illegittima interposizione di manodopera e, comunque, di un appalto illecito per aver prestato, senza soluzione di continuità, la loro attività lavorativa alle effettive dipendenze dell’utilizzatore, anche se tramite una serie di società intermediatrici. In sostanza, i lavoratori si rivolgevano giudice del lavoro deducendo di aver prestato mansioni di receptionist, di segreteria e di accoglienza che, tuttavia, non rientravano nell’oggetto dell’appalto e che, comunque, la loro prestazione doveva considerarsi eterodiretta dall’utilizzatore. A seguito di due giudizi negativi nella prima fase Fornero, la Corte di appello di Roma ha invece accolto la tesi dei lavoratori secondo cui alcune mansioni non rientravano in alcun modo nel servizio di accoglienza e portineria oggetto dell’appalto, anche in ragione della promiscuità fungibilità di alcuni compiti espletati dai ricorrenti in altre attività che, invece, erano state formalmente esternalizzate. La sentenza, tuttavia, risulta di particolare rilievo con riferimento alla fattispecie di cui all’articolo 80 bis, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77 del 2020, di interpretazione autentica del comma 3, art. 38, d.lgs. n. 81 del 2015, secondo cui cui tra gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore non deve intendersi ricompreso quello del licenziamento. Il provvedimento della Corte territoriale, che è il secondo arresto di merito dopo quello del Tribunale di Roma del 3 febbraio 2021, est. dott.ssa Leonetti (già in commento su questa rivista), risulta di particolare interesse in quanto, nel confermare il valore di interpretazione autentica della norma da cui il giudice non può discostarsi, ritiene che la stessa non è applicabile solo alla somministrazione ma anche alla fattispecie dell’appalto perché i due istituti realizzano un’identica vicenda di dissociazione fra datore di lavoro formale e sostanziale che viene difatti accertata dal giudice come illecita o irregolare con effetto ex tunc. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di appello afferma, anche sulla base del diritto vivente (in tal senso richiama, da ultimo, Cas.s ord. 22487/19), che il licenziamento intimato dal soggetto interposto è giuridicamente inesistente in quanto proveniente a non domino. Tale atto non è assolutamente idoneo a produrre l’effetto estintivo del rapporto di lavoro che, pertanto, perdura alle dipendenze dell’effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative. In conclusione, a parere dei giudici di merito, vista l’inesistenza giuridica del recesso, non può applicarsi l’articolo 18, L. 300/70 che presuppone un licenziamento esistente; pertanto, è possibile accertare solo l’effettiva titolarità del rapporto di lavoro in capo all’appaltante e ordinare il ripristino con le ulteriori conseguenze retributive dalla data dell’illegittima estromissione dal posto di lavoro sino alla riammissione in servizio. Michelangelo Salvagni (per un approfondimento si rinvia alla nota di Michelangelo Salvagni sul n. 4/2021 della Newsletter RGL giurisprudenza on line)