Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, sentenza n. 372 del 19.2.2021 (est. Brancaccio) – B. s.p.a. (avv.ti Gallotti e Cusmai) contro V. C. T. (avv. Salvagni). Lavoro somministrato – successione di contratti – illiceità della causa – unicità del rapporto del rapporto di lavoro – impugnazione solo dell’ultimo contratto – decadenza – esclusione Artt. 32 co. 4 lett. a), b) e d) L. 183/2010, art. 27 D.l. 276/2003
La Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale di Velletri, ha respinto l’appello della società B., la quale lamentava l’omessa declaratoria di decadenza dall’impugnazione dei singoli contratti di lavoro somministrato, non impugnati nel termine di sessanta giorni dalla loro scadenza. La lavoratrice V. infatti aveva contestato la legittimità dei contratti di lavoro somministrato e delle relative proroghe succeditisi nel tempo senza significativa soluzione di continuità, in forza dei quali aveva prestato lavoro in favore della società B. Sulla base di tale presupposto, accertata la nullità dei della clausole temporali, per inesistenza o genericità delle causali, il Tribunale di Velletri aveva costituito in capo alla società B, quale effettiva utilizzatrice, il rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dalla data di stipulazione del primo contratto di lavoro somministrato. La Corte d’Appello con riferimento a questo specifico motivo di gravame, ha giudicato corretta la decisione di primo grado, ritenendo di poter applicare alla categoria della somministrazione la giurisprudenza formatasi in materia di successione di contratti di lavoro a progetto. In questi termini, in presenza di una successione di contratti, dei quali si deduca la continuità e per il quali si chieda l’accertamento della natura subordinata, il termine di decadenza dall’impugnazione di cui all’art. 32 l. 183/2010 decorre dalla data del recesso dall’ultimo contratto, stante l’unicità del rapporto di lavoro intercorso, fatta salva la dimostrazione in senso contrario di una novazione o di una tacita risoluzione del rapporto. Cass., Sez. Lav., 30668/2019, 5714/2018. (Angela Stani)