Corte costituzionale, 3 marzo 2021, n. 28 – Presidente Coraggio, Redattore Coraggio Docenti e ricercatori universitari: Illegittimo escludere dal periodo di comporto i periodi di assenza per gravi patologie
La Corte costituzionale, accogliendo una questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 68, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Il giudice siciliano deduce che il periodo di assenza per malattia, nel pubblico impiego non privatizzato, è disciplinato dagli artt. 68 e 70 del d.P.R. n. 3 del 1957, che prevedono un periodo massimo di assenza continuata pari a diciotto mesi, e un periodo massimo cumulato di assenza per malattia e per motivi di famiglia, pari a due anni e mezzo nel quinquennio (con possibilità di una ulteriore estensione, su domanda, per altri sei mesi, e dunque per un totale di tre anni), senza escludere dal computo i periodi di assenza per grave patologia, per ricovero e intervento chirurgico e successive terapie salvavita, ciò che invece è previsto per l’impiego pubblico contrattualizzato. Per quest’ultimo, infatti, si prende in considerazione la disciplina dettata dall’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Università, il cui comma 14, in particolare, prevede: «In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie […]». Pertanto, si delineerebbe una disparità di trattamento tra le due categorie di dipendenti pubblici e una «discriminazione rilevante ai sensi degli artt. 3 e 32 Cost.». La Corte costituzionale, pur non condividendo l’assunto del rimettente che tale differenza sarebbe lesiva dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di uguaglianza (in ragione della diversità strutturale di status, legata al carattere privatizzato o meno del rapporto), tuttavia ha sottolineato come il mancato riconoscimento del periodo di comporto manifesti una intrinseca irrazionalità che lo rende costituzionalmente illegittimo per violazione, sotto questo diverso profilo, dell’art. 3 Cost., con assorbimento del residuo parametro (art. 32 Cost.).