Rapporto di lavoro
RAPPORTO DI LAVORO – CGUE, 11 novembre 2020, cause riunite C407/19 e C407/19, Katoen Natie Bulk Terminals e General Services Antwerp – Lavoratori portuali
Data: 11/11/2020
Tipologia: sentenza
Commento:

CGUE, 11 novembre 2020, cause riunite C407/19 e C407/19, Katoen Natie Bulk Terminals e General Services Antwerp
Lavoratori portuali – Accesso alla professione e assunzione – Modalità di riconoscimento dei lavoratori portuali
Articolo 45 TFUE – Articolo 49 TFUE – Articolo 56 TFUE 

1)      Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che obbliga persone o imprese che intendano esercitare attività portuali in una zona portuale, comprese attività estranee al carico e allo scarico di navi in senso stretto, a ricorrere esclusivamente a lavoratori portuali riconosciuti come tali conformemente alle condizioni e alle modalità fissate in applicazione di tale normativa, purché dette condizioni e modalità, da un lato, si basino su criteri oggettivi, non discriminatori, predeterminati e che consentano ai lavoratori portuali di altri Stati membri di dimostrare di soddisfare, nel loro Stato di origine, requisiti equivalenti a quelli applicati ai lavoratori portuali nazionali e, dall’altro, non stabiliscano un contingente limitato di lavoratori che possono essere oggetto di un simile riconoscimento.
2)      Gli articoli 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale:
–        il riconoscimento dei lavoratori portuali è di competenza di una commissione amministrativa paritetica, composta da membri designati dalle organizzazioni di datori di lavoro e dalle organizzazioni di lavoratori;
–        tale commissione decide anche, in funzione del fabbisogno di manodopera, se i lavoratori riconosciuti debbano o meno essere inseriti in un contingente di lavoratori portuali, fermo restando che, per i lavoratori portuali non inseriti in tale contingente, la durata del loro riconoscimento è limitata alla durata del loro contratto di lavoro, di modo che per ogni nuovo contratto da essi concluso deve essere avviata una nuova procedura di riconoscimento; e
–        non è previsto alcun termine massimo entro il quale detta commissione deve deliberare.
3)      Gli articoli 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale un lavoratore, a meno che non possa dimostrare di soddisfare in un altro Stato membro condizioni equivalenti, per essere riconosciuto come lavoratore portuale deve:
–        essere dichiarato idoneo al lavoro portuale dal punto di vista medico da un servizio esterno per la prevenzione e la protezione sul lavoro a cui aderisce un’organizzazione a cui tutti i datori di lavoro attivi nella zona portuale interessata sono obbligati ad aderire;
–        superare i test psicotecnici realizzati dall’organo a tal fine designato da tale organizzazione di datori di lavoro;
–        seguire per tre settimane corsi preparatori relativi alla sicurezza sul lavoro e diretti all’acquisizione di una qualifica professionale, e
–        superare la prova finale, nei limiti in cui l’incarico affidato all’organizzazione di datori di lavoro – e, se del caso, ai sindacati dei lavoratori portuali riconosciuti – nella designazione degli organi incaricati di effettuare simili esami, test o prove non sia tale da rimettere in discussione il carattere trasparente, obiettivo e imparziale dei medesimi.
4)      Gli articoli 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale i lavoratori portuali, riconosciuti come tali conformemente al regime legale loro applicabile prima dell’entrata in vigore di tale normativa, conservano, in applicazione di quest’ultima, la qualità di lavoratori portuali riconosciuti e sono inseriti nel contingente di lavoratori portuali previsto dalla suddetta normativa.
5)      Gli articoli 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che il trasferimento di un lavoratore portuale nel contingente di lavoratori di una zona portuale diversa da quella in cui ha ottenuto il suo riconoscimento sia soggetto a condizioni e modalità stabilite da un contratto collettivo di lavoro, purché queste ultime risultino necessarie e proporzionate tenuto conto dell’obiettivo di garantire la sicurezza in ogni zona portuale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
6)      Gli articoli 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che i lavoratori logistici devono possedere un «certificato di sicurezza», emesso su presentazione della loro carta d’identità e del loro contratto di lavoro e le cui modalità di emissione, nonché la procedura da seguire per il suo ottenimento, siano stabilite da un contratto collettivo di lavoro, purché le condizioni per il rilascio di un simile certificato siano necessarie e proporzionate rispetto all’obiettivo di garantire la sicurezza nelle zone portuali e la procedura prevista per il suo ottenimento non imponga oneri amministrativi irragionevoli e sproporzionati.

Parole chiave:
Assunzione