Corte di Cassazione
RAPPORTO DI LAVORO – Cassazione, 26 febbraio 2021 n. 5476 – Contratto a termine – Maternità – Discriminazione
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Data: 26/02/2021
Tipologia: sentenza
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Il datore di lavoro non può negare la proroga ad un contratto a termine in ragione dello stato di gravidanza della lavoratrice
Una lavoratrice, che prestava attività lavorativa alle dipendenze di un ente di ricerca sulla base di contratti a termine prorogati nel tempo, all’esito di un rifiuto a stipulare un ulteriore rinnovo disposto per i colleghi in concomitanza con la sua gravidanza adiva il Tribunale di Roma.
La domanda veniva accolta in primo grado e riformata in sede di appello dalla Corte distrettuale che riteneva non provato il presupposto della discriminazione non avendo fornito la lavoratrice elementi circa le proroghe ovvero le stipule di nuovi contratti da parte degli altri colleghi, fondati sulla medesima causale.
La Cassazione ha riformato la decisione rilevando che, pur nell’ambito dell’esercizio di un potere discrezionale è, infatti, possibile verificare se sia stato riservato un trattamento meno favorevole, a parità di situazioni, ad una lavoratrice in ragione del suo stato di gravidanza.
Richiamata la giurisprudenza eurounitaria la Cassazione afferma che deve ritenersi sussistere una discriminazione allorchè in presenza di situazioni analoghe, sia stato posto in essere un atto o un comportamento pregiudizievole e comunque sia stato attribuito un trattamento meno favorevole ad una lavoratrice in ragione del suo stato di gravidanza.
La Suprema Corte ha, quindi, accolto il ricorso della lavoratrice affermando che il mancato rinnovo di un contratto a termine ad una lavoratrice che si trovava in stato di gravidanza ben può integrare una discriminazione basata sul sesso, atteso che a parità della situazione lavorativa della medesima rispetto ad altri lavoratori e delle esigenze di rinnovo da parte della pubblica amministrazione anche con riguardo alla prestazione del contratto in scadenza della suddetta lavoratrice, esigenze manifestate attraverso il mantenimento in servizio degli altri lavoratori con contratti analoghi, ben può essere significativo del fatto che le sia stato riservato un trattamento meno favorevole in ragione del suo stato di gravidanza.

Per un approfondimento vedi la nota di Laura Calafà su RGL n. 3/2021.

Parole chiave:
Contratto a termine, Discriminazioni, Maternità e paternità