Corte di Cassazione
DIRITTO SINDACALE – Cassazione, 12 febbraio 2021 n. 3672 – Contratto collettivo – Ultrattività
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Data: 12/02/2021
Tipologia: sentenza
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La Cassazione valorizza le clausole di ultrattività dei contratti collettivi
A seguito della scadenza del periodo di efficacia di un contratto collettivo sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative, una azienda che gestiva una casa di riposo imponeva ai propri dipendenti un diverso e nuovo contratto collettivo firmato da una organizzazione minoritaria sul presupposto che la precedente contrattazione era venuta meno.
Una organizzazione sindacale, unitamente ai propri iscritti, si opponeva alla novazione e adiva il Tribunale di Viterbo che respingeva il ricorso con sentenza confermata in sede di appello.
La Corte di Appello capitolina rilevava che a seguito del venir meno del contratto collettivo il datore di lavoro era libero di applicare la contrattazione collettiva non essendo più vincolato al precedente contratto.
La Corte di Cassazione, tuttavia, nel riformare la decisione nel ribadire il principio che il datore di lavoro non può recedere da un contratto collettivo in vigore, non essendo parte contraente, ha valorizzato la clausola di ultrattività apposta al CCNL al fine di affermare l’efficacia non unilateralmente disponibile del contratto.
I Giudici di legittimità hanno, infatti, accolto il ricorso stabilendo che la clausola di ultrattività introduce un termine finale correlato ad una nuova negoziazione in quanto secondo il principio generale nelle obbligazioni da contratto per cui il criterio distintivo tra termine e condizione va ravvisato nella certezza e/o nell’incertezza del verificarsi di un evento futuro che le parti hanno previsto per l’assunzione di un obbligo o per l’adempimento di una prestazione.
La Cassazione ha, pertanto, ritenuto che la clausola di ultrattività, espressa con la locuzione “fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL” è qualificabile come termine in quanto, nel caso della contrattazione consolidata, detto evento futuro è certo, sebbene privo di una precisa collocazione cronologica e, pertanto, la volontà negoziale esprime un termine finale.

Per un approfondimento vedi la nota di Vincenzo Bavaro su RGL n. 3/2021.

Parole chiave:
Contratto collettivo