Tribunale
RAPPORTO DI LAVORO – Tribunale di Grosseto, 24 febbraio 2021, ord. – Lavoro agile – Malattia – Licenziamento
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Data: 24/02/2021
Tipologia: ordinanza
Regione: Toscana
Commento:

(est. Grosso)

N.A. c. C.R.S. S.r.l.

Una lavoratrice immunodepressa, in piena pandemia da Covid-19, avendo esaurito il periodo di malattia dovuto a una grave patologia che l’aveva tenuta lontana dal posto di lavoro per lungo tempo, contattava la società datrice di lavoro chiedendo di poter lavorare in smart working da casa, in ragione della crisi pandemica. La società datrice, tuttavia, a fronte delle reiterate richieste della dipendente, si limitava a comunicare alla stessa il suo turno lavorativo, da svolgersi in presenza, senza rispondere alle successive email della lavoratrice mediante le quali ella insisteva nell’essere collocata in smart working, a cui peraltro era stato adibito gran parte del personale aziendale. Risultando la lavoratrice assente, essendo rimasta in attesa di comunicazioni, la società datrice elevava contestazione disciplinare per assenza ingiustificata, la quale era seguita da licenziamento per giusta causa. Il Tribunale di Grosseto, adito dalla lavoratrice con rito Fornero per sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento, accoglie la domanda della ricorrente e condanna la società ex datrice a reintegrare la dipendente nel posto di lavoro, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria pari alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione. Il licenziamento, infatti, era privo di giusta causa per insussistenza del fatto contestato e ciò in quanto nessuna assenza ingiustificata era addebitabile alla lavoratrice, la quale non si era presentata al lavoro non volontariamente e ingiustificatamente ma perché in attesa di indicazioni dall’azienda in merito alle modalità di ripresa del servizio, nel contesto di una crisi pandemica che, in ragione delle sue gravi condizioni di salute, metteva concretamente a rischio la sua incolumità. La società convenuta, però, era rimasta inerte e, anzi, pur a conoscenza di tali problematiche, aveva licenziato la lavoratrice, palesando così la propria volontà di liberarsi di una dipendente “fragile”, anche in considerazione delle difficili contingenze economiche generate dalla pandemia

Parole chiave:
Lavoro subordinato, Licenziamento individuale, Malattia