(Dott. Marcheggiani – L.D.S. c. Comune di Pineto)
LAVORO PUBBLICO – FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO – SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – LEGITTIMITà
Art. 55 ter d.lgs. 165/2001
Una dipendente comunale è stata sottoposta a procedimento penale, per aver falsamente attestato la propria presenza in servizio. In sede penale, ella ha ritenuto di dover richiedere l’applicazione della pena ed il Tribunale ha emesso sentenza di patteggiamento. Questo provvedimento giurisdizionale ha determinato l’avvio del procedimento disciplinare che si è concluso con la comunicazione di licenziamento per giusta causa, ai sensi dell’art. 55 ter d.lgs. n. 165 del 2001. Tra i vari profili di illegittimità dell’atto di recesso allegati, la lavoratrice ha contestato l’assenza di proporzionalità tra i fatti oggetto di accertamento penali ed il licenziamento. In particolare, la lavoratrice ha affermato che non vi può essere alcun automatismo tra l’accertata responsabilità penale e quella disciplinare, dal momento che il giudice è, comunque, tenuto a valutare la sussistenza della giusta causa di recesso. Il Tribunale ha ritenuto, in effetti, di dover procedere all’istruttoria per valutare la proporzionalità del provvedimento espulsivo e, dopo aver esaminato gli esiti delle prove testimoniali, ha ritenuto che il comportamento adottato dalla dipendente integrasse gli estremi della giusta causa di recesso, con conseguente rigetto del ricorso. La sentenza è condivisibile, dal momento che il Giudice ha correttamente ritenuto di non doversi attenere alla sentenza penale, ma di dover autonomamente procedere alla valutazione della gravità dell’inadempimento della lavoratrice.