CGUE, 12 maggio 2021, causa C130/20, INSS Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4, paragrafo 1
La direttiva 79/7/CEE del Consiglio relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non trova applicazione nel caso di una normativa nazionale che prevede, a favore delle donne che abbiano avuto almeno due figli biologici oppure adottati, un’integrazione della pensione per maternità nei casi di pensionamento all’età prevista dalla legge oppure di pensionamento anticipato per taluni motivi previsti dalla legge, ma non nel caso di pensionamento anticipato volontario dell’interessata. La direttiva 79/7 non può applicarsi ad una situazione del genere, in quanto il criterio in ragione del quale la concessione dell’integrazione della pensione per maternità di cui trattasi viene negata alle donne che fruiscono di un pensionamento anticipato volontario riguarda non già il sesso del lavoratore interessato, bensì le modalità di accesso al collocamento a riposo di quest’ultimo, e dunque il presunto trattamento discriminatorio non è «fondato sul sesso». Inoltre, la situazione in esame verte non già su una discriminazione tra lavoratori di sesso maschile, da un lato, e lavoratori di sesso femminile, dall’altro, bensì su una presunta violazione della parità di trattamento tra lavoratori di sesso femminile.