Corte di Giustizia
RAPPORTO DI LAVORO – CGUE, 3 giugno 2021 (Grande Sezione), causa C784/19, Esercizio abituale dell’attività di un’agenzia interinale
Data: 03/06/2021
Tipologia: sentenza
Commento:

CGUE, 3 giugno 2021 (Grande Sezione), causa C784/19, Team Power Europe
Lavoratori interinali – Distacco – Determinazione dello Stato membro in cui il datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività
Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 12, paragrafo 1 
Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafo 2

L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 deve essere interpretato nel senso che, affinché si possa ritenere che un’agenzia interinale stabilita in uno Stato membro «esercit[i] abitualmente le sue attività» – ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 – in tale Stato membro, essa deve svolgere una parte significativa delle sue attività di messa a disposizione di lavoratori interinali in favore di imprese utilizzatrici che sono stabilite ed esercitano le loro attività nel territorio di detto Stato membro.

Parole chiave:
Distacco transnazionale, Somministrazione di lavoro