(Pres. Berrino, Rel. Balestrieri)
Sms Group s.p.a. c L.B. Art. 24 legge 23 luglio 1991 n. 223, Art. 7 legge 604/66 L’accordo di risoluzione consensuale concordato nella fase conciliativa prevista in caso di licenziamento assoggettato al cd rito Fornero non costituisce una misura equivalente alla cessazione del rapporto rilevante ai sensi della direttiva 98/70/CE Una lavoratrice di una azienda industriale veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo nell’ambito di una ristrutturazione che aveva interessato la sua posizione lavorativa. La dipendente adiva il Tribunale di Udine rilevando che l’azienda, dopo il suo licenziamento, aveva risolto consensualmente numerosi rapporti di lavoro nell’ambito di plurime procedure conciliative avviate ai sensi dell’art. 7 della legge 604/66. La lavoratrice, nel dedurre che le risoluzioni intervenute costituivano una misura equivalente al licenziamento di matrice eurounitaria ai fini del computo dei rapporti di lavoro cessati, rilevava l’illegittimità del suo licenziamento intervenuto al di fuori della prescritta procedura di licenziamento collettivo. Il Tribunale respingeva la domanda con sentenza integralmente riformata dalla Corte di Appello di Trieste che, accertata l’illegittima omissione della procedura di cui alla legge 223/91, condannava la società al pagamento di 18 mensilità a titolo di indennizzo. La Corte di Cassazione ha accolto il gravame della società rilevando che sebbene la cessazione del rapporto derivanti dalla unilaterale modifica sostanziale delle condizioni di lavoro a svantaggio del lavoratore, anche su richiesta di questi, sebbene costituisca una risoluzione equiparabile ad un licenziamento ai fini dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo, non può ritenersi che l’ accordo preventivo ad un eventuale licenziamento assuma la medesima valenza.
Per un approfondimento si rinvia alla nota di Luigi Ruoppolo sul n. 4/2021 della Rivista Giuridica del Lavoro.