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RAPPORTO DI LAVORO E DIRITTO SINDACALE – Trib. Chieti, 6.7.2021 – Società a partecipazione pubblica e retribuzione
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Data: 06/07/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Abruzzo
Commento:

Tribunale di Chieti, 6.7.2021 (Dott.ssa Ciarcia) A.B. c. Teateservizi srl.
SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA – ASSUNZIONE DIRETTORE – RETRIBUZIONE – CCNL
Ccnl enti locali

Una società a totale partecipazione pubblica di un ente locale aveva indetto una selezione pubblica per l’assunzione a termine del Direttore Generale, indicando nel relativo avviso l’importo della retribuzione mensile, senza effettuare alcun rinvio alla contrattazione collettiva. A seguito della selezione, quindi, nel contratto individuale di lavoro è stato indicato il corrispettivo previsto nell’avviso pubblico, ma, nella medesima data, tra le parti viene sottoscritta una scrittura privata che indica una retribuzione di importo superiore, in ragione dell’applicazione del ccnl regioni-autonomie locali da parte della società partecipata. In particolare, al lavoratore era stata riconosciuta, con l’atto separato, la retribuzione tabellare dei dirigenti enti locali, oltre che la retribuzione di posizione, così come previsto dall’art. 53 del ccnl enti locali. Il Giudice ha accolto la domanda della società, con la quale è stato richiesto all’ex direttore generale la ripetizione di quanto percepito in eccedenza rispetto alla retribuzione prevista dall’avviso pubblico. La decisione del giudice, così come argomentata, non convince. Il Tribunale, infatti, ha ricordato che la previsione di un trattamento economico difforme da quanto previsto dalla contrattazione collettiva di comparto è nulla. Tuttavia, il giudice non ha proceduto a valutare se l’importo indicato nell’avviso pubblico fosse o meno conforme alle clausole retributive del ccnl enti locali. A seguito di tale verifica, infatti, il magistrato avrebbe potuto ritenere invalida la clausola inserita nel bando e, successivamente, procedere all’accertamento della quantità di retribuzione effettivamente dovuta al direttore generale in coerenza con le previsioni della contrattazione collettiva. Infine, il giudice non ha minimamente valutato se le somme comunque erogate in costanza di rapporto potessero essere richieste dalla società, in assenza di una domanda di ripetizione di indebito oggettivo e della dimostrazione dei presupposti di esperibilità di tale tipo di azione.

Parole chiave:
Contratto collettivo, Retribuzione
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