Corte di Appello
RAPPORTO DI LAVORO – Corte Appello Firenze 25.6.2021 – Assegni nucleo famigliare – Stranieri – Famigliari non residenti
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Data: 25/06/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Toscana
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Corte d’Appello di Firenze, 25 giugno 2021, sent. (Pres. est. D’Amico)
Inps c. R.A.

Assegni per il nucleo familiare – Straniero – Permesso di soggiorno di lungo periodo – Familiari non residenti in Italia – Parità di trattamento – Direttiva n. 2003/109/Ce – Applicabilità diretta – Disapplicazione norma interna.

Art. 2 comma 6-bis, d.l. n. 69/1988; Art. 11 par. 1, Direttiva n. 2003/109/Ce.

Ai fini del riconoscimento degli ANF, il comma 6-bis dell’art. 2, d.l. n. 69/1988 stabilisce che non fanno parte del nucleo familiare i congiunti del cittadino straniero che non abbiano residenza in Italia, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
La Corte d’Appello di Firenze, anche alla luce di quanto affermato in Cgue 25.11.2020, C-303/19, Inps c. V.R., osserva che detta disposizione si pone in contrasto con la Direttiva n. 2003/109/Ce derogando al principio di parità di trattamento e realizzando una oggettiva discriminazione dello straniero laddove subordina, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, il riconoscimento dell’ANF agli stranieri lungosoggiornanti al requisito della residenza in Italia dei loro familiari.
L’art. 11 par. 1, Direttiva n. 2003/109/Ce, peraltro, è da ritenersi norma sufficientemente chiara, precisa e incondizionata ed è pertanto suscettibile di diretta applicazione (self executing) nei rapporti con tutti gli organi dello Stato, Inps incluso. Il contrasto con la norma superprimaria richiamata deve pertanto essere eliminato con la disapplicazione della previsione interna con essa contrastante.

Parole chiave:
Assegno per il nucleo familiare