1 / 2012
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Descrizione
Corte Costituzionale e «indennità di frequenza» per i minori extracomunitari non titolari di carta di soggiorno Revirement della Cassazione sulla responsabilità solidale per il Tfr in caso di trasferimento di azienda Contratto a progetto e Tribunale di Roma
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Restrizione della concorrenza operata dalla costituzione di un consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi
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L'Autorità  Garante ha formulato alcune considerazioni in merito al contenuto della legge 11 novembre 2011 n. 180,recante «Norme per la tutela della libertà  d'impresa. Statuto delle imprese». In particolare, l'articolo 14 dello Statuto delle imprese prevede che sia costituito dalle imprese attive nel settore dei laterizi un consorzio obbligatorio ' denominato «consorzio obbligatorio per l'efficientamento dei processi produttivi nel settore dei laterizi» (di seguito, Cosl) ' avente a oggetto l'efficientamento dei processi produttivi, la riduzione del loro impatto e il miglioramento delle performance ambientali, la valorizzazione della qualità  e l'innovazione dei prodotti. Tale consorzio, senza fini di lucro e con personalità  giuridica di diritto privato, viene costituito per creare e gestire un Fondo alimentato dai consorziati sulla base di un versamento obbligatorio ' commisurato alle vendite di ciascun consorziato ' al fine di incentivare la chiusura di unità  produttive di laterizi più vetuste e meno efficienti, sia in termini di elevati costi energetici sia in termini di impatto ambientale. Il consorzio può altresà essere destinatario di finanziamenti nazionali o comunitari, di eventuali contributi di terzi, in caso di consulenze o servizi resi dal Cosl stesso, di eventuali contributi straordinari dei consorziati, su delibera dell'assemblea. In merito a tale previsione, l'Autorità  ha richiamato l'assoluta e generale opportunità  che il sistema dei consorzi a fini ambientali risulti effettivamente improntato alla tutela e promozione della concorrenza, attraverso la previsione di una pluralità  di soggetti legittimati a operare nelle attività  alle quali sono destinati, anche in competizione tra loro, al fine di ottenere maggiori efficienze di servizio, con conseguenti benefici anche sotto il profilo ambientale. Nel caso specifico, l'Autorità  ha rimarcato come, in contrasto con i principi posti a tutela della concorrenza, la norma in esame dello Statuto delle Imprese preveda invece un unico soggetto per l'efficientamento dei processi produttivi al fine di ridurre l'impatto ambientale derivante dalla produzione dei laterizi, corrispondente al Cosl. A fronte di ciò l'Autorità  ha rilevato come tale previsione normativa determini la costituzione di un unico consorzio obbligatorio, laddove la presenza di più sistemi alternativi destinati allo svolgimento di tale attività  ' e costituiti tra le varie aziende ' potrebbe invece consentire dinamiche concorrenziali che concorrano all'efficientamento del settore
Tutela assicurativa degli allievi che attendono a esperienze tecnico- scientifiche, esercitazioni pratiche
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La Corte di Cassazione, con una decisione che non conosce precedenti, ha respinto il ricorso dell'Inailavverso la decisione della Corte di Appello di Cagliari che aveva ritenuto indennizzabile l'infortunio in itinere accaduto a una studentessa di un istituto professionale frequentante il corso di studi finalizzato all'acquisizione della qualifica di operatrice tessile. La ricorrente in prima istanza aveva dedotto che, in conseguenza dell'incidente stradale subàto durante il tragitto ordinario tra il laboratorio artigiano presso il quale si svolgevano le esercitazioni pratiche e la sua abitazione, tragitto non servito a quell'ora da mezzi pubblici, aveva patito delle lesioni e pertanto rivendicava il riconoscimento del diritto alle prestazioni dell'Inail. L'Istituto assicuratore contestava l'indennizzabilità  richiamandosi alla propria circolare n. 28/2003 ove si affermava testualmente che «a differenza degli insegnanti gli studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale solo per gli eventi che accadono nel corso delle attività  previste dalla legislazione, con esclusione quindi degli infortuni in itinere, non connessi alla specifica attività  per la quale sussiste l'obbligo di legge». La Cassazione, invece, con la recente sentenza, ha osservato che le tutele assicurative a carico dell'Inail riguardano tutte le persone assicurate e che la circostanza che tra le lavorazioni specificamente indicate siano comprese quelle che prevedono lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche dimostra che il legislatore ha inteso estendere l'ambito delle attività  coperte dall'assicurazione sociale anche a «ipotesi di soggetti che, come nel caso in esame, svolgono un'attività  che si risolve in un inserimento, sia pure temporaneo, nel mondo del lavoro e che, nell'espletamento di tale attività , vengono a trovarsi nelle stesse condizioni di rischio del lavoratore subordinato». Non vi sarebbe, pertanto, alcuna valida ragione di negare la completa tutela anche agli studenti che attendano a esercitazioni pratiche solo sul presupposto dell'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Sulla base di tali argomentazioni è stato pertanto ritenuto indennizzabile l'infortunio in itinere occorso alla studentessa.
Rivalutazione contributiva per esposizione al rischio da amianto negli ambienti di lavoro
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La Sezione giurisdizionale per la Liguria della Corte dei Conti aveva riconosciuto al ricorrente in prima istanzai benefici di cui all'art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 sulla scorta della documentazione esibita e di una Ctu il cui espletamento aveva consentito di ritenere ingiustificato il riconoscimento di soli quattro anni di esposizione ad amianto certificato dall'Inail e integrato il dato normativo del superamento di dieci anni di esposizione. Propone appello l'Inpdap sostenendo che la certificazione dell'Inail costituisce «un presupposto imprescindibile per acquisire i benefici in questione», per cui non sarebbe ammessa la prova equipollente nel giudizio. Osserva la sez. II giurisdizionale di appello con la decisione richiamata che è ben vero che la certificazione sull'esposizione all'amianto resa dall'Inail costituisce «un atto necessario del procedimento amministrativo», ma che certamente non costituisce un presupposto indefettibile dell'azione giudiziaria, giacché gli artt. 24 e 113 della Costituzione stabiliscono rispettivamente che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi » e che «contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi». Conclude la Corte dei Conti affermando, pertanto, che «in caso di esito sfavorevole del procedimento di riconoscimento dell'esposizione all'amianto è comunque possibile sottoporre a giudizio il diniego dell'amministrazione e in tal modo superare, eventualmente, il contenuto della certificazione Inail» e richiamandosi all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, che anche di recente ha ribadito: «la certificazione Inail non costituisce prova esclusiva dell'esposizione qualificata, persistendo ovviamente la possibilità  che questa venga dimostrata in giudizio in attraverso gli ordinari mezzi di prova» (Cass. n. 12823/2011; cfr. ex aliis, Cass. Ss.Uu n. 20164/2010
Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici
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Irrilevanza della titolarità della rappresentanza legale della organizzazione sindacale proclamante ai fini sanzionatori
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La Commissione ha affermato che è ininfluente sotto il profilo dei presupposti e degli effetti della delibera di valutazione negativadi una astensione indetta in una azienda di igiene urbana la questione della titolarità  della legale rappresentanza della segreteria provinciale dell'Organizzazione sindacale proclamante e del relativo contenzioso, riguardante l'uso della sigla, del logo e del nome dello stesso sindacato, delle relative cariche statutarie, dal momento che la competenza della Commissione è circoscritta alla valutazione della regolarità  dell'astensione collettiva proclamata da qualunque soggetto collettivo, indipendentemente dalla qualificazione, dal grado di rappresentatività  e persino dalla natura spontanea del soggetto promotore dell'azione di protesta. Conseguentemente, ciò che rileva, ai fini della sanzione da irrogare in conseguenza della valutazione negativa del comportamento, è che vi siano, all'interno dell'azienda lavoratori iscritti al soggetto collettivo che ha proclamato l'astensione e che a tale Organizzazione sindacale, qualunque sia la denominazione utilizzata, siano devoluti, da parte dell'Azienda, i contributi sindacali dei dipendenti iscritti. Nei confronti di questa organizzazione va adottata la sospensione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 del pagamento da parte dell'azienda dei contributi sindacali dovuti.
Tassatività dei motivi di deroga del preavviso e della durata massima dello sciopero
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L'art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 consente di derogare al preavviso e agli obblighi di durata massimadell'astensione solo in caso di astensioni in difesa dell'ordine costituzionale (il cui presupposto consiste in una situazione di pericolo per le istituzioni democratiche) ovvero in caso di protesta per «gravi eventi lesivi dell'incolumità  e della sicurezza dei lavoratori». Ad avviso della Commissione tali ipotesi non ricorrono nel caso di astensioni dalle udienze degli avvocati per protestare contro la soppressione dei tribunali «minori». Le eventuali situazioni di abnormità , di disservizi e di disagio denunciate dagli avvocati possono essere rappresentate presso i competenti organi (Corte di Appello e ministro della Giustizia). Pertanto i motivi che hanno indotto l'assemblea degli avvocati a proclamare l'astensione, pur potendo rappresentare una situazione di pregiudizio, ai fini del regolare funzionamento della amministrazione della giustizia, non permettono di giustificare la violazione del termine legale del preavviso in quanto le ragioni addotte non rientrano tra le gravi ipotesi tassative di deroga rispetto a tali obblighi.
Prova della imputabilità di un’astensione alla organizzazione sindacale cui sono iscritti i lavoratori scioperanti
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Lavoro pubblico – Deliberazione dell’ente locale in merito alla determinazione del fabbisogno di personale
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Contratti di lavoro successivi a tempo determinato – Ragioni obiettive che possono giustificare il rinnovo di contratti siffat
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Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Contratto di lavoro – Scelta delle parti
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Lavoratori migranti – Previdenza sociale – Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizze
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contratto a tempo determinato stipulato successivamente a un periodo di lavoro di fatto
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Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma il lavoratore ha chiesto l'inclusione nella base di computo di vari istituti indiretti(quali: indennità  di anzianità , Tfr, tredicesima e quattordicesima mensilità , trattamento economico per ferie e indennità  sostitutiva del preavviso) dei compensi percepiti a titolo di lavoro straordinario nonché per l'indennità  di raggiungimento sede lavorativa, compenso per manutenzione vestiario e indennità  maggiore produttività , percepiti in modo fisso e continuativo. Il giudice, nel valutare il caso concreto e alla luce del Ccnl applicato, ha ritenuto fondata la domanda per la parte finalizzata a ottenere il computo dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità  suddette ai fini della determinazione della tredicesima e quattordicesima mensilità , della retribuzione per ferie e dell'indennità  sostitutiva del preavviso. Per quanto attinente alla indennità  raggiungimento posto di lavoro, l'indennità  raggiungimento sede lavorativa e l'indennità  manutenzione vestiario, il giudice ha escluso la loro natura retributiva, trattandosi di rimborsi. E quindi non riconducibili alla nozione di retribuzione globale prevista dal Ccnl applicato. Con riferimento, poi, al compenso per lavoro straordinario e l'indennità  di maggiore produttività , il giudicante ' alla luce di un'interpretazione complessiva delle clausole collettive ai sensi dell'art. 1363 cod. civ. ' ha valutato che non possono essere computati ai fini della determinazione della tredicesima e quattordicesima mensilità , delle ferie e dell'indennità  sostitutiva del preavviso, in quanto la norma collettiva relativa alle «indennità  a carattere fisso e continuativo» non può essere interpretata in senso estensivo, ma deve essere riferita necessariamente a quelle indennità  specificamente previste come tali dallo stesso contratto collettivo. Per quanto riguarda, infine, il trattamento di fine rapporto, il giudice ha ritenuto che la contrattazione collettiva non abbia derogato alla previsione di legge di cui all'art. 2120 cod. civ. e pertanto il compenso per il lavoro straordinario fisso e continuativo deve essere ricompreso nel computo del Tfr.
Nullità contratti di somministrazione – Riconoscimento rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore – Insussistenza
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Lavoro pubblico – Età pensionabile – Istanza per il trattenimento in servizio –
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Lavoro pubblico – Comparto università – Stabilizzazioni contratti a tempo determinato – Diritto soggettivo condizionato
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contratto a progetto – rapporto autonomo e subordinato – eterodirezione –
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Lavoro pubblico – Comparto università – Trattamento economico integrativo – Nullità della clausola contrattuale –
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Infortunio sul lavoro – Appalto attività a soggetti terzi – Normativa applicabile – Responsabilità datore lavoro
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Contratto a tempo determinato – Risoluzione per mutuo consenso – Insussistenza
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Fusione e incorporazione – Assunzione da parte dell’incorporante degli obblighi dell’incorporata, anche se sorti dopo la f
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Contratto a termine – Nullità – Risarcimento danni
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Attività di mediazione con soggetto straniero – Giurisdizione italiana – non sussiste
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Cessione ramo azienda – Impugnazione cessione contratto di lavoro – Interesse ad agire dei lavoratori – Sussistenza
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In presenza di giustificazioni esaustive l’azienda può intimare il licenziamento anche prima dello spirare del termine a dife
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Revirement della Cassazione in tema di responsabilità solidale del cedente d’azienda ai fini del pagamento del Tfr
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Continua il contrasto inconsapevole circa la legittimità dei pedinamenti disposti dal datore di lavoro
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Un informatore scientifico veniva assoggettato a opera della sua azienda datrice di lavoro a un pedinamentorealizzato da un'agenzia investigativa all'esito del quale risultava una violazione del dipendente nel rispetto nel suo orario di lavoro. Nell'impugnare il licenziamento intimatogli il dipendente contestava la legittimità  dell'operato aziendale. La Corte di Appello di Firenze, nel riformare la decisione di primo grado, ritenuta l'illegittimità  del controllo, disponeva la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro. I giudici di legittimità  nel respingere il ricorso promosso dall'azienda ha affermato in termini assoluti e senza esaminare precedenti di contrario avviso della sezione il proprio convincimento in forza del quale il controllo occulto da parte di investigatori privati del datore di lavoro è legittimo solo e in quanto sia finalizzato all'accertamento di illeciti a carico del patrimonio aziendale non ' come correttamente accertato dai giudici di merito ' di meri inadempimenti contrattuali.
L’utilizzo promiscuo di lavoratori in appalto per attività non specialistiche costituisce prova della interposizione
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È legittimo il rifiuto di svolgere le nuove mansioni in difetto di una specifica informazione e formazione sui rischi
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Il complesso di lavoratori dotati di uno specifico know how su un determinato settore può costituire un ramo di azienda
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Alcuni informatori tecnico-scientifici addetti a uno specifico settore di un'azienda farmaceutica deputato alla commercializzazione di medicine gastro-cardiovascolariimpugnavano la cessione di ramo di azienda in forza della quale il complesso di lavoratori era stato trasferito a un nuovo imprenditore. La Corte di Appello di Milano respingeva la domanda dei lavoratori rilevando la legittimità  della cessione del ramo di azienda realizzata attraverso l'utilizzazione di un insieme organizzato di lavoratori non configuranti una mera sommatoria di prestazioni lavorative individuali. La Corte di Cassazione nel respingere il ricorso di legittimità  promosso dai lavoratori ha affermato che i giudici di merito hanno correttamente applicato la normativa sulla cessione di azienda dal momento che il complesso ceduto, lungi dal costituire una mera sostituzione di datore di lavoro dava luogo al passaggio di un'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività  economica organizzata in modo stabile e non destinata all'esecuzione di una sola opera. Nel respingere il ricorso i giudici di legittimità  hanno infine ricordato che il motivo del trasferimento ben può consistere nell'intento di superare uno stato di difficoltà  economica.
L’azienda risponde dei danni subiti dal lavoratore se interrompe le trattative in fase avanzata finalizzate a una assunzione
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La recidiva quale elemento qualificante uno specifico illecito deve essere oggetto di specifica contestazione disciplinare
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La Corte di Appello di Roma nel ritenere che l'addebito contestato a un lavoratore configurasse la condotta più gravesanzionata dalla contrattazione collettiva con il licenziamento, annullava il licenziamento intimato al lavoratore sul presupposto che la recidiva non era stata oggetto di una specifica contestazione di addebito. La Corte di Cassazione nell'accogliere il ricorso di legittimità  promosso dalla società  ha affermato che per antica e costante giurisprudenza in tema di licenziamento disciplinare la preventiva contestazione dell'addebito deve, a pena di nullità  del provvedimento disciplinare, riguardare la recidiva soltanto ove essa integri elemento costitutivo dell'infrazione e non anche quando costituisca mero criterio determinativo della sanzione che si ritiene proporzionata. In altre parole, per fungere da elemento costitutivo dell'addebito disciplinare la recidiva in una determinata mancanza deve essere tale da essere stata configurata, nella previsione contrattuale applicabile, come condizione potenzialmente necessaria e sufficiente della sanzione, in quanto le parti collettive l'abbiano considerata come di per sé idonea a giustificare il provvedimento disciplinare, senza bisogno di ulteriori particolari valutazioni del caso concreto. Ove, invece, ' come nel caso assoggettato al vaglio dei giudici di merito ' la recidiva venga utilizzata soltanto per evidenziare il particolare grado di gravità  della mancanza, tale da legittimare la scelta del provvedimento espulsivo, non è indispensabile che di essa si faccia esplicita menzione nella contestazione disciplinare che apre il procedimento disciplinare.
Il comune è tenuto a risarcire il proprio dipendente ove disponga l’affissione sull’albo del diniego della causa di servizi
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È ammissibile una modulazione della formazione dell’apprendista
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Contribuzione gestione commercianti
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Il socio di una Srl commerciale che lavora nella società  e riveste anche la carica di amministratore deve pagare,per la prima attività , i contributi alla gestione commercianti Inps e, per la seconda, alla gestione separata dei collaboratori. Non è censurabile dal punto di vista costituzionale la norma impugnata che ' fornendo un'interpretazione autentica, quindi retroattiva ' ha stabilito l'inapplicabilità  del principio dell'attività  prevalente per decidere qual è il fondo destinatario della contribuzione. La Corte Costituzionale ha quindi dichiarata non fondata la questione di legittimità  costituzionale sollevata dalla Corte d'Appello di Genova. I giudici rimettenti avevano prospettato, tra l'altro, il contrasto con gli artt. 3 della Costituzione (ragionevolezza della norme) e 117, comma 1 (vincoli alla potestà  legislativa dello Stato). La Corte Costituzionale ha rigettato tutte le argomentazioni, ripercorrendo le tappe della vicenda, che parte dalla legge n. 335/2995 ' sull'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps per i lavoratori autonomi e i collaboratori ' e dalla legge n. 662/1996 (articolo 1, comma 208), che ha stabilito l'iscrizione alla gestione degli esercenti attività  commerciali secondo il principio dell'attività  prevalente. L'Inps ha sempre interpretato le due discipline nel senso che i soci di Srl commerciali, che esercitano anche il compito di amministratori, sono obbligati alla doppia contribuzione. Ne è nato un ricchissimo contenzioso: le Corti di merito avevano dato ragione all'Inps, invece la Cassazione con una sentenza a sezioni unite (3240/2010) aveva ridato speranza ai soci lavoratori e amministratori. A quel punto è intervenuto il decreto legge n. 78, secondo il quale il principio della prevalenza per definire la gestione destinataria della contribuzione si applica solo per le attività  autonome esercitate in forma d'impresa da commercianti, artigiani e coltivatori diretti. Sono esclusi i rapporti di lavoro che richiedono l'iscrizione alla gestione separata. Per la Corte Costituzionale la norma di interpretazione autentica non viola l'art. 3 perché il legislatore non ha aggiunto elementi estranei alla legge originaria, ma ha semplicemente esplicitato un significato già  presente. La prova sta nelle numerose sentenze dei tribunali. Il d.l. n. 78 non confligge neppure con l'articolo 24 della Costituzione: il richiamo, in questo caso, non è pertinente, in quanto non sono in gioco diritti processuali. Non c'è lesione neppure dell'art. 111, perché il decreto legge non interferisce con la funzione giudiziaria, ma consiste in una disciplina generale e astratta di interpretazione di un'altra norma. Infine, la contestazione in relazione all'art. 117: c'è ' secondo i giudici ' uno spazio, delimitato, per un intervento dello Stato con efficacia retroattiva, se «giustificato da motivi imperativi di interesse generale».
Totalizzazione contributiva enti privatizzati
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La Corte Costituzionale, nel respingere la questione sollevata dalla Corte d'Appello di Torino,ha stabilito che l'autonomia regolamentare delle Casse privatizzate soggiace alla normativa nazionale: è, dunque, corretta la previsione del calcolo contributivo con cui le casse di previdenza devono determinare gli spezzoni di pensione del professionista in regime di totalizzazione, anche se riferiti a periodi rientranti nel vecchio regime retributivo. Infatti il ricorso alla totalizzazione fa scattare automaticamente il passaggio al calcolo col regime contributivo, come previsto dal d.lgs. n. 42/2006. Ad avviso della Corte rimettente, la norma censurata, disponendo che per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 ' e, dunque, anche per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali come nel caso in specie) ' la misura del trattamento pensionistico dovuto a seguito di totalizzazione dei periodi assicurativi è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo, sulla base di parametri dettati dallo stesso art. 4, comma 3, contrasterebbe con l'art. 76 Cost., per violazione del principio direttivo dettato dall'art. 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004 n. 243, secondo il quale ogni ente presso cui sono stati versati i contributi è tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico «secondo le proprie regole di calcolo». Ad avviso della Corte, tuttavia, la prescrizione secondo la quale «Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà  tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo» dev'essere sà intesa nel senso di una riaffermazione del principio generale secondo cui le quote di trattamento pensionistico a carico di ogni gestione previdenziale interessata dalla totalizzazione debbono essere calcolate in base ai criteri specifici della singola gestione, non escludendosi, però, che il legislatore delegato fosse autorizzato dalla delega a determinare esso stesso in base a quali criteri ogni ente previdenziale dovesse liquidare la quota di propria spettanza. Si consideri ' prosegue la Corte Costituzionale ' che i criteri di calcolo previsti dal d.lgs. n. 42 del 2006 costituiscono applicazione del sistema contributivo, vale a dire di quello che è il criterio di determinazione delle prestazioni previdenziali che ormai ha assunto una valenza generale nel sistema previdenziale italiano. La scelta operata dal legislatore, pertanto, è coerente con le generali linee evolutive dell'ordinamento. Neppure la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. è fondata. Ad avviso della Corte torinese, l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006 sarebbe fonte di un'irragionevole disparità  di trattamento con gli assicurati presso gli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del d.lgs. n. 103 del 1996: per costoro, infatti, il successivo comma 6 dello stesso art. 4 stabilisce che la misura del trattamento pensionistico sia determinata sulla base del sistema di calcolo vigente nell'ordinamento degli enti medesimi. Al riguardo occorre ricordare, in primo luogo, che, per consolidata giurisprudenza costituzionale, i vari sistemi previdenziali non possono essere comparati tra loro (sentenze n. 34 del 2011, n. 202 del 2008, n. 83 del 2006). In secondo luogo, la differenza segnalata dal giudice è apparente, più che reale. Infatti, gli enti costituiti a seguito del d.lgs. n. 103 del 1996 ' essendo successivi alla svolta in favore del sistema contributivo operata dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 ' hanno tutti dovuto adottare il predetto sistema di calcolo (v., in particolare, l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 103 del 1996). Ne consegue che sia gli iscritti agli enti privatizzati in virtù del d.lgs. n. 509 del 1994, sia gli iscritti agli enti di cui al d.lgs. n. 103 del 1996, si vedono liquidare la quota di trattamento pensionistico dovuta, in virtù della totalizzazione dei periodi assicurativi secondo regole proprie del sistema contributivo.
Indennità di frequenza per minore extracomunitario
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È costituzionalmente illegittimo subordinare al requisito della titolarità  della carta di soggiorno la concessione,ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, della indennità  di frequenza di cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1990 n. 289. La Corte Costituzionale ha quindi accolto i rilievi della Corte d'Appello di Genova dichiarando illegittime le norme da quest'ultima impugnate. La questione ha un precedente specifico nei princàpi posti a base della sentenza Corte Cost. n. 187 del 2010, nella quale la stessa Corte osservò che la provvidenza presa allora in esame (l'assegno mensile di invalidità  civile), per i requisiti che ne condizionavano il riconoscimento, rappresentava una erogazione destinata non già  a integrare il minor reddito in relazione alle condizioni soggettive e alle diminuite capacità  di guadagno, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento: in linea, evidentemente, con i princàpi di inderogabile solidarietà  sociale, assunti quale valore fondante degli stessi diritti inalienabili dell'individuo, che non ammettono distinzioni di sorta in dipendenza di qualsiasi tipo di qualità  o posizione soggettiva e, dunque, anche in ragione del diverso status di cittadino o di straniero. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ' si rilevò ' ha più volte avuto modo di sottolineare che, ove si versi ' come era nel caso ' in tema di provvidenze destinate a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi distinzione di regime che venisse introdotta fra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, la normativa allora oggetto di censura, nell'intervenire direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali dirette a soddisfare esigenze fondamentali della persona, fu ritenuta contrastante con i limiti derivanti dal rispetto degli obblighi internazionali, imposto dall'art. 117, primo comma, Cost., proprio perché introduttiva di un regime irragionevolmente discriminatorio nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, per quanto attiene al godimento di diritti da riconoscere e assicurare a tutti e in egual misura. Nel caso di specie, riguardante l'indennità  di frequenza per i minori disabili, emerge con chiarezza una gamma di esigenze di tutela della persona ancor più estesa che richiede il concreto soddisfacimento di «bisogni primari» inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare. In tale quadro, il riconoscimento della indennità  di frequenza si iscrive nel novero delle provvidenze, per cosà dire, «polifunzionali», giacché i bisogni che attraverso di essa si intendono soddisfare non si concentrano soltanto sul versante della salute e della connessa perdita o diminuzione della capacità  di guadagno, ma, anche, su quello delle esigenze formative e di assistenza di minori colpiti da patologie invalidanti e appartenenti a nuclei familiari che versino in disagiate condizioni economiche. Il contesto in cui si iscrive l'indennità  di frequenza è, dunque, quanto mai composito e costellato di finalità  sociali che coinvolgono beni e valori, tutti, di primario risalto nel quadro dei diritti fondamentali della persona. Si va, infatti, dalla tutela della infanzia e della salute alle garanzie che devono essere assicurate, in situazioni di parità , ai portatori di handicap, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il minore disabile si trova inserito, coinvolgendo al tempo stesso l'esigenza di agevolare il futuro ingresso del minore nel mondo del lavoro e la partecipazione attiva alla vita sociale. Le norme impugnate risultano, dunque, in contrasto, non solo con l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 14 della Cedu, per come interpretato dalla Corte di Strasburgo, ma anche con i restanti parametri evocati dalla Corte genovese, posto che il trattamento irragionevolmente differenziato che essa impone ' basato sulla semplice condizione di straniero regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, ma non ancora in possesso dei requisiti di permanenza utili per conseguire la carta di soggiorno (5 anni) ' vàola, a un tempo, il principio di uguaglianza e i diritti alla istruzione, alla salute e al lavoro, tanto più gravemente in quanto essi si riferiscano a minori in condizione di disabilità .
È legittimo il controllo ex post della e-mail aziendale del dipendente sospettato di svolgere un’attività infedele
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