Corte di Cassazione
DIRITTO SINDACALE – Cass. 12.02.2021, n. 3672 – Ultrattività ccnl scaduto
Data: 12/02/2021
Tipologia: sentenza
Commento:

Cassazione, 12 febbraio 2021, n. 3672, Pres. Tria., Rel. Blasutto, Uil Funzione Pubblica, Viterbo c Villa Serena s.r.l.
La Cassazione afferma la legittimità di una clausola convenzione di ultrattività fino al rinnovo del contratto collettivo scaduto
Artt. 2074 e 39 c.c.

Una azienda del settore della sanità privata, scaduto il termine del CCNL applicato, comunicava alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori che il contratto collettivo era da ritenersi venuto meno e che l’azienda avrebbe iniziato ad applicare altra contrattazione collettiva.
Una organizzazione sindacale firmataria del contratto collettivo nazionale sostituito e alcuni lavoratori adivano il Tribunale di Viterbo al fine di accertare l’illegittimità della disapplicazione e rivendicare l’applicazione del precedente CCNL.
Il Tribunale respingeva il ricorso con sentenza confermata in sede di appello dalla Corte distrettuale di Roma.
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso, pur dichiarando che l’autonomia negoziale assicurata alle parti collettive e la correlata libertà sindacale non consentono di ritenere applicabile in linea generale la norma codicistica che stabilisce l’ultrattività della contrattazione collettiva scaduta, ha affermato che le parti collettive possono decidere di apporre una clausola di ultrattività alla disciplina scaduta fino alla stipula del rinnovo.
Secondo la Corte di Cassazione la clausola che prevede la proroga della efficacia della disciplina “fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL” costituisce un termine e non una mera condizione.
Il criterio distintivo tra termine e condizione va ravvisato – per i giudici di legittimità – nella certezza e/o nell’incertezza del verificarsi di un evento futuro. La Cassazione ha, quindi, ritenuto che le parti hanno inteso prevedere un termine quando hanno fatto riferimento al rinnovo del contratto che costituisce un evento futuro certo, ancorché privo di una precisa collocazione cronologica.
La locuzione “fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL” palesa – secondo i giudici – la volontà delle parti originariamente stipulanti a vincolarsi al contenuto del contratto sottoscritto fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione. (C.d.M)

Parole chiave:
Contratto collettivo