TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZ. LAVORO N. 1346/2020 DEL 13/10/2020 DEP. 13/10/2020 (EST. DOTT.SSA PUZZOVIO) G.V. / I.N.A.I.L. TITOLARITA’ DELLA RENDITA AI SUPERSTITI. EZIOLOGIA PROFESSIONALE DEL MIELOMA MULTIPLO. ART. 85 D.P.R. 1124/65 ; ART. 41 CP.
Con ricorso introduttivo depositato il 3 aprile 2017 la ricorrente, in qualità di coniuge superstite, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi in funzione del Giudice del Lavoro, l’Inail al fine di vedersi riconoscere a seguito del decesso del de cuius per mieloma multiplo, la rendita per morte e l’assegno una tantum. Si costituiva INAIL chiedendo il rigetto della domanda. All’esito della prova testimoniale e della consulenza medico legale il Giudice decide la causa come segue. Precisa preliminarmente che “ l’art. 85 DPR 1124/65, applicabile in forza del rinvio ex art. 131 del medesimo decreto, in caso di morte conseguente alla malattia professionale, attribuisce una rendita a favore dei superstiti, individuati nel coniuge superstite (fino alla morte o a nuovo matrimonio), nei figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi fino al raggiungimento del 18° anno di età (ovvero per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, le quote della rendita vanno corrisposte fino al raggiungimento del 21° anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari; in caso, poi, di figli inabili al lavoro, la rendita è corrisposta finchè dura l’inabilità), ovvero, in mancanza dei superstiti indicati, negli ascendenti e genitori adottanti (se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte) e nei fratelli e nelle sorelle (se conviventi con l’infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli).” Aggiunge, poi, quanto al merito della controversia, che la natura non tabellare della patologia denunciata impone di verificare la positiva dimostrazione non solo della esistenza della malattia, “ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il rapporto casuale tra la stessa e il lavoro concretamente svolto, tenuto conto della entità e della esposizione ai fattori di rischio” . Rileva, poi, come la prova testimoniale avesse accertato che il de cuius aveva lavorato come operaio saldatore nello Stabilimento Siderurgico di Taranto a contatto con le polveri di amianto e che quindi la lavorazione era da considerare certamente morbigena. Per quanto concerne, invece, l’accertamento del nesso di casualità, il Giudice aderisce alle conclusioni cui pervenne il consulente nel proprio elaborato peritale: “ ….sembra sussistere la probabilità, in base ai dati epidemiologici disponibili, che la patologia possa essere ricondotta ad una esposizione ad amianto e benzene….. Vi sono altresì evidenze scientifiche di cancerogenesi del mieloma multiplo indotte da esposizione a benzene così come riconosciuto dallo IARC, a livello tale da essere accettate dalla comunità scientifica internazionale…. trattandosi di patologie multifattoriali, di concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, del nesso di causalità, è tuttavia possibile attribuire con elevata probabilità un nesso di causalità tra la patologia neoplastica da cui era affetto il Sig. S. V. (“Mieloma multiplo”) e l’attività lavorativa dallo stesso espletata. …. – il fu S.V. era affetto dalla malattia (MIELOMA MULTIPLO); – tale patologia ne ha certamente causato il decesso; – per tale patologia non può essere assolutamente esclusa l’origine professionale essendo stato esposto il fu S.V. a noxae professionali che, probabilmente, insieme ad altri fattori ambientali ed individuali, hanno contribuito all’insorgere della patologia neoplastica; – il periodo di comparsa di tale patologia può essere fatto risalire al 2015 ed ha determinato una inabilità assoluta e permanente sin dall’inizio.” Alla luce di quanto esposto, il Giudice del Lavoro adito riconosce il diritto della coniuge superstite alle prestazioni rivendicate con il favore delle spese.