Corte di Cassazione
CONTROVERSIE – Cass. 24.5.2021, n. 14180 – L’allegazione di nuove censure in sede di opposizione non costituisce mutatio libelli
Data: 24/05/2021
Tipologia: sentenza
Commento:

(Pres. Berrino, Rel. Balestrieri)

Toscogas s.p.a. c F.D.
Art. 4, 5 e 24 legge 23 luglio 1991 n. 223, art. 1, 51 legge 92/12
Non costituisce una mutatio libelli introdurre in sede di opposizione una nuova censura su medesimi fatti costitutivi
Un lavoratore adiva il Tribunale di Firenze al fine di censurare il licenziamento intimatogli a conclusione di una procedura di licenziamento collettivo.
Respinta la fase sommaria dal Tribunale che riteneva infondati i motivi di censura sui criteri di scelta ritenuti violati dal lavoratore, il ricorrente in sede di opposizione introduceva il vizio di censura relativo alla mancata puntuale indicazione dei criteri di scelta in occasione della conclusione della procedura.
Il Giudice dell’opposizione ritenuta ammissibile l’integrazione dei motivi di censura e accoglieva il ricorso con giudizio condiviso anche dalla Corte di Appello.
La Corte di Cassazione ha respinto il gravame della società ribadendo che nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a struttura bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della “causa petendi”, la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso ove fondata sui medesimi fatti costitutivi.