Corte costituzionale, 15 luglio 2021, n. 154 – Pres. Coraggio, Red. Sciarra – finanziamento della previdenza integrativa e tutela del lavoratore – Art. 8 del decreto legislativo 05/12/2005, n. 252 (artt. 3, 24, 38, 47 e 76 Cost.)
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, dal Tribunale di Sassari, nella parte in cui, “stravolgendo lo spirito complessivo della delega parlamentare con cui era stato previsto un meccanismo di bilanciamento delle posizioni e dei poteri delle parti, a tutto danno ingiustificato del lavoratore, ha omesso di prevedere strumenti idonei a garantire una adeguata, piena ed efficace tutela del diritto di quest’ultimo all’adempimento dell’obbligo di contribuzione incombente sul datore di lavoro”. La disposizione censurata violerebbe, anzitutto, l’art. 76 Costituzione in quanto non sarebbe stata attuata la previsione della legge 23 agosto 2004, n. 243, che al legislatore delegato affidava il compito di stabilire la legittimazione del fondo di previdenza complementare ad agire contro il datore di lavoro «per ottenere l’accertamento e quindi l’esecuzione dell’obbligo di versamento delle quote di TFR spettanti al lavoratore». Il legislatore delegato non avrebbe neppure introdotto strumenti alternativi, volti a «garantire una adeguata, piena ed efficace tutela del diritto del lavoratore all’adempimento dell’obbligo di contribuzione incombente sul datore di lavoro». Sarebbe stato così stravolto «lo spirito complessivo della delega parlamentare con cui era stato previsto un meccanismo di bilanciamento delle posizioni e dei poteri delle parti». La disposizione censurata entrerebbe in conflitto, inoltre, con l’art. 24 Cost., in quanto riconoscerebbe «un diritto “monco”, illegittimamente sfornito di una parte rilevante della tutela giurisdizionale che l’ordinamento appresta invece ad ogni altro diritto patrimoniale». La violazione sarebbe ancor più grave, in quanto molteplici sarebbero le ipotesi di adesione tacita ai fondi di previdenza complementare. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Sassari: il rimettente, infatti, ha descritto in maniera lacunosa la fattispecie concreta sottoposta all’esame, tanto da non consentire alla Corte di esprimersi sulla questione. Non è chiaro, infatti, quali siano le condizioni di adesione del lavoratore al fondo, né in che modo si possa configurare la contitolarità del diritto a esigere le prestazioni attese. La mancata attuazione delle previsioni della legge delega in ordine alla contitolarità, in capo ai fondi pensione e agli iscritti, del diritto alla contribuzione e del diritto al TFR impone di ricostruire in modo puntuale la volontà delle parti e di accertare di volta in volta se il conferimento del TFR sottenda la cessione di un credito futuro o una delegazione di pagamento. Nel censurare il contrasto con l’art. 76 Cost., il rimettente sollecita l’individuazione di una contitolarità dei diritti in capo ai fondi pensione e ai lavoratori e l’attribuzione ai fondi della legittimazione ad agire. Il giudice osserva che l’auspicata pronuncia di accoglimento potrebbe anche delineare «alternativi strumenti idonei a garantire una adeguata, piena ed efficace tutela del diritto del lavoratore all’adempimento dell’obbligo di contribuzione incombenti sul datore di lavoro». Il Tribunale non solo non illustra le peculiarità di tali strumenti, ma demanda alla Corte il compito di sciogliere l’alternativa tra un meccanismo incentrato sulla legittimazione ad agire dei fondi pensione e una tutela declinata secondo diverse e indeterminate modalità. La Corte costituzionale, pur dichiarando inammissibile la questione, ha sottolineato che la materia, assai rilevante sul piano delle attese sinergie fra mutualità volontaria e regime pensionistico pubblico, dovrebbe essere oggetto di una più attenta sistemazione da parte del legislatore, chiamato a risolvere le aporie che ne sono emerse.