ll Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, in particolare nella parte in cui, in relazione all’erogazione del reddito di cittadinanza, prevede la sospensione dell’agevolazione nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva. Ad avviso del giudice la norma violerebbe gli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost.: in virtù della sospensione, infatti, il beneficiario sarebbe privato di un sostegno economico che potrebbe anche configurarsi come condizione imprescindibile alla sua sopravvivenza; gli artt. 1 e 4 Cost., in quanto il reddito di cittadinanza sarebbe finalizzato anche all’inserimento lavorativo e alla formazione privata del beneficiario, obiettivi che verrebbero ingiustificatamente limitati dal provvedimento di sospensione; degli artt. 29, 30 e 31 Cost., perché il reddito di cittadinanza è riconosciuto in funzione dei redditi familiari e come sostegno all’intero nucleo familiare, la cui tutela sarebbe pregiudicata dalla sospensione del beneficio economico; l’art. 3 Cost., in relazione al principio di ragionevolezza. La Corte costituzionale, dichiarando la questione infondata, evidenzia che il reddito di cittadinanza costituisce un particolare beneficio economico al dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale e una generale razionalizzazione dei servizi per l’impiego, con l’obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro. L’art. 1, comma 1, così, definisce il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, oltre che di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, prevedendo a tal fine politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. La normativa stabilisce quelli che sono i requisiti personali, reddituali e patrimoniali per accedere al reddito, che devono sussistere, sia al momento della presentazione della domanda, sia per tutta la durata dell’erogazione. Tra i requisiti è previsto che il richiedente il beneficio non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, o condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta. Inoltre, per beneficiare del reddito di cittadinanza è necessario rispettare numerose condizionalità, quali l’immediata disponibilità al lavoro (con l’obbligo di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue) e l’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, attraverso la sottoscrizione di un patto per il lavoro e, ove siano presenti particolari criticità, di un patto per l’inclusione sociale.
Il provvedimento di sospensione in caso di misure cautelari sopravvenute, quindi, «altro non è che la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla concessione del beneficio e rientra per ciò stesso tra i casi in cui la giurisprudenza costituzionale riconosce la legittimità di sospensione, revoca o decadenza, anche attraverso meccanismi automatici». Il reddito di cittadinanza, quindi, non ha natura meramente assistenziale, perché accompagnato da un percorso formativo e d’inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l’espulsione dal percorso medesimo. La sospensione del beneficio non ha una ragione punitiva e sanzionatoria, ma si collega appunto agli obiettivi dell’intervento legislativo. La sospensione dell’erogazione del beneficio infine, non si fonda su una valutazione legata all’eventuale futura condanna del soggetto interessato, ma sulla mera sussistenza del provvedimento cautelare; ragione per cui, alla cessazione di quest’ultimo, la misura sospensiva può sì essere revocata, ma con effetto non retroattivo.