Corte di Appello
RAPPORTO DI LAVORO – Corte App. L’Aquila 21.01.2021 – Appalto e sospensione della retribuzione
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Data: 21/01/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Abruzzo
Commento:

Corte d’Appello di L’Aquila, 21.1.2021 – (Rel. Dott.ssa Ciangola) – G.B. c. La Scintilla
APPALTO – SOSPENSIONE DEL RAPPORTO – SOSPENSIONE DELLA RETRIBUZIONE – LEGITTIMITA’
Artt. 1355, 1346, 1418 cod. civ.

Una lavoratrice dipendente di una cooperativa che aveva in appalto la gestione di un asilo nido comunale ha richiesto il pagamento della retribuzione non erogata nel mese di agosto, quando il servizio era sospeso. La dipendente, a tal fine, ha impugnato la clausola contenuta nel contratto di lavoro che attribuiva al datore di lavoro il potere unilaterale di sospendere il rapporto per un mese l’anno. In particolare, la lavoratrice ha affermato che tale clausola fosse nulla sotto diversi profili. In primo luogo, perché essa sottoponeva il contratto ad una condizione meramente potestativa e, in secondo luogo, perché in contrasto con norme imperative. I giudici di merito, tuttavia, hanno disatteso le tesi della lavoratrice. In particolare, sia il Tribunale sia la Corte d’Appello hanno ritenuto provato che vi fosse un accordo tra le parti per la sospensione delle reciproche prestazioni nei mesi di agosto, tanto è vero che in quel mese la lavoratrice non aveva mai lavorato. Di conseguenza, in presenza di un accordo, non sarebbe possibile, a detto della Corte d’Appello, ritenere fondati i motivi di nullità dedotti. La decisione, sotto questo profilo, è poco condivisibile. Essa, infatti, ha omesso di valutare che la previsione della sospensione del rapporto era contenuta nella lettera di assunzione e che la società avrebbe dovuto fornire la prova che tale clausola fosse stata obiettivamente oggetto di contrattazione con la lavoratrice. La Corte, inoltre, non ha valutato se, così come era stato prospettato, una clausola di tal genere finisse per eludere le norme in materia di part-time.

 

Parole chiave:
Appalto, Retribuzione