CORTE APPELLO NAPOLI, 29 GIUGNO 2021 (Est. Basso) F.A. c. C. Spa LICENZIAMENTO NULLO PER CONTRARIETÁ A NORME IMPERATIVE – IMPUGNAZIONE STRAGIUDIZIALE – TERMINE DI 60 GIORNI A PENA DI DECADENZA – APPLICABILITÁ ART. 6, L. 604/1966 – ART. 32, CO. 2, L. 183/2010
Un lavoratore, licenziato per raggiungimento dell’età pensionabile, impugnava il licenziamento sull’assunto della nullità del provvedimento datoriale in quanto non aveva ancora conseguito il requisito dell’età pensionabile a lui applicabile. All’impugnazione stragiudiziale, proposta dal lavoratore oltre 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, seguiva il ricorso al Tribunale di Napoli, al quale il lavoratore si era rivolto per ottenere la declaratoria di nullità del licenziamento. Il Tribunale respingeva il ricorso accogliendo l’eccezione di decadenza sollevata dalla controparte datoriale per la tardiva impugnazione stragiudiziale, intervenuta oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 6 della l. n. 604/1966. Avverso la sentenza del Tribunale il lavoratore proponeva gravame, lamentando in particolare l’erronea applicazione della decadenza al caso de quo in quanto a suo dire, derivando la nullità del licenziamento dalla violazione di norme imperative, esso doveva ritenersi escluso dall’ambito applicativo della l. n. 604/1966. Il gravame veniva respinto dalla Corte d’Appello di Napoli che, dopo aver richiamato la sentenza della Suprema Corte n. 395/2020, ha osservato che l’art. 32, comma 2, l. n. 183/2020 ha previsto l’estensione della decadenza in tema di licenziamento a tutti i casi di invalidità del licenziamento, inclusa l’ipotesi della nullità per contrasto con norma imperativa, ricomprendendo nell’ambito del regime caducatorio anche i casi di nullità, e in generale di invalidità, esterni alla l. n. 604/1966.